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L’invalidità civile

Scheda pratica a cura di Patronato Inac, aggiornata a luglio 2020

Foto di Yan Krukov da Pexels

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale .
Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Alcune prestazioni di carattere economico sono subordinate al non superamento di determinati limiti di reddito annualmente stabiliti. Si considera solo il reddito dell’invalido e in sede di prima liquidazione della prestazione il reddito da prendere in considerazione è sempre quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.

Tutte le domande per riconoscimento invalidità civile devono essere inviate all’Inps esclusivamente per via telematica.

Il riconoscimento dell’invalidità civile non è subordinato ad alcun requisito contributivo e può portare al riconoscimento dei seguenti benefici:

Collocamento obbligatorio

La legge sul collocamento obbligatorio tende a rivalutare i disabili considerandoli come persone delle quali vanno valutate le capacità lavorative e professionali in modo da coniugare la tutela sociale con le esigenze aziendali.

La norma prevede la predisposizione, da parte della commissione medica, di un’apposita scheda con l’indicazione delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché la materia e il grado delle minorazioni, così da favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sono beneficiari della legge sul collocamento obbligatorio:

  • Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Le persone non vedenti (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi)
  • Le persone sordomute (cioè colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento del linguaggio)

Legge 104

La Legge 104/92  definisce  HANDICAP (art. 3 comma 1): la “minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; oppure HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 3): la “riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Illustriamo alcune prestazioni a cui si ha diritto in presenza di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità:

  1. la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
  2. in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
  3. successivamente al compimento del 3° anno di vita, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
  4. il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
  5. la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
  6. le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

CONGEDI PARENTALI: la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa o , sebbene in vita, si trovino impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap grave, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo straordinario retribuito può essere utilizzato anche per assistere il coniuge con disabilità grave, purché convivente con il beneficiario dei permessi.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: a decorrere dall’anno 2002 i sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presse pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (non quindi ai fini dell’ammontare della pensione); il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

I soggetti disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro BENEFICI FISCALI:

  1. IVA agevolata: IVA agevolata al 4% sull’acquisto spetta per un solo veicolo nel corso dei quattro anni (non ci sono limiti di valore, ma limiti di cilindrata: fino a 2000 cc, se a benzina ovvero fino a 2800 cc., se con motore diesel);
  2. Detraibilità IRPEF: Detrazione IRPEF del 19% delle spese per acquisto dei veicoli, senza limiti di cilindrata, fino ad una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione compete una sola volta nel corso del quadriennio dalla data di acquisto;
  3. Esenzione dal pagamento del bollo auto: l’esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico;
  4. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia nella trascrizione di un ‘passaggio’ riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Assegno mensile


L’assegno mensile è una prestazione di carattere assistenziale destinata agli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che si trovino in stato di bisogno.

I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:

  • Età compresa fra 18 e 67 anni di età:
  • Essere cittadino italiano o cittadino comunitario residente in Italia, o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • Disporre di un reddito annuo personale non superiore ai limiti fissati annualmente (euro 4.926,35 valido per il 2020)
  • Non svolgere attività lavorativa

Il titolare della prestazione deve presentare all’Inps annualmente una dichiarazione sostitutiva che attesti se presta o meno attività lavorativa.


Pensione di inabilità civile  


La pensione di inabilità è una prestazione di carattere assistenziale destinata agli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.

 I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:

  • Riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni;
  • Essere cittadino italiano e cittadino comunitario e extracomunitario residente in Italia;
  • Disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 16.982,49 (limite valido per il 2020)

Al compimento del 67° anno di età la pensione di inabilità è sostituita dall’Assegno Sociale a carico dell’Inps.


Indennità di accompagnamento 

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di carattere assistenziale destinata alle persone alle quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100%,  impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento:

  • I cittadini italiani con regolare residenza in Italia;
  • I cittadini comunitari e extracomunitari regolarmente residenti in Italia.

Non sono previsti limiti di età e di reddito.

L’indennità di accompagnamento non spetta in caso di ricoveri in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia).

La prestazione viene erogata in 12 mensilità e l’importo mensile è di euro 520,29 (importo valido per l’anno 2020)


Protesi 

AI cittadini affetti da minorazione psichiche, fisiche e sensoriali con invalidità superiore a 1/3 (superiore al 33%) nonché ai ciechi e ai sordi il SSN assicura la fornitura di protesi, ausili ed ortesi individuati in un apposito catalogo denominato Nomenclatore tariffario.


Congedo per cure 

Ai lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50% può essere concesso un periodo di congedo straordinario per un massimo di 30 giorni (anche frazionati) per le cure termali, sempre che siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta. 


Esenzione ticket

Gli invalidi civili con un grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% sono esonerati dal pagamento dei ticket.

In particolare:

  • L’invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% consente l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
  • L’invalidità civile pari al 100% consente l’esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta.

Indennità di frequenza


L’indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

I requisiti per ottenere l’indennità di frequenza sono i seguenti:

  • Essere minori di anni 18;
  • Essere cittadini italiani oppure cittadini comunitari o extracomunitari residenti in Italia;
  • Essere stati riconosciuti “minore con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” oppure “minore sordomuto con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore”;
  • Frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati, che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero dei portatori di handicap;

oppure

  • Frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o di centri di formazione e addestramento professionale pubblici o privati purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale;
  • Non essere ricoverati in istituti pubblici con carattere di continuità e permanenza.

Il limite di reddito previsto per l’erogazione della prestazione è lo stesso dell’assegno mensile per gli invalidi civili parziali (euro 4.926,35 per l’anno 2020)

L’importo dell’indennità di frequenza previsto per l’anno 2020 è di euro 286,81 al mese, pagati per 12 mensilità.

L’indennità non è soggetta a IRPEF.

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento.


Per l’accertamento dei requisiti richiesti e la presentazione della domanda il patronato INAC è gratuitamente a tua disposizione:

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