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La Corte di Appello di Potenza rigetta l’appello proposto dal Ministero dell’Interno perchè presentato nella forma di ricorso e non con atto di citazione

Corte di Appello di Potenza, sentenza n. 243 del 5 luglio 2016

Foto di Andrea di Grazia

L’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale in conclusione di un procedimento sommario di cognizione va effettuata con citazione
L’art. 702-bis c.p.c. disciplina il rito sommario di cognizione, rito speciale ispirato all’esigenza di celerità nella risoluzione di alcune controversie tra cui rientrano quelle in materia di protezione internazionale.
L’art. 702-quater, nell’indicare le modalità di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento regolato dagli artt. 702 bis e ss., si limita ad affermare che: “L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazioni”.
Il legislatore non chiarisce se l’appello debba essere effettuato secondo lo schema del ricorso, già adottato in primo grado, oppure secondo lo schema ordinario dell’appello che, ex art. 342 c.p.c., si propone nelle forme della citazione come disciplinata dall’art. 163 c.p.c..
La questione non è di poco conto in quanto, nel caso in cui si dovesse adottare lo schema del ricorso, l’atto dovrebbe essere depositato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di primo grado, mentre, nel caso in cui si dovesse seguire il rito ordinario, è necessaria, entro il termine predetto, la notifica della vocatio in ius alla parte appellata.
La Corte di Cassazione, più volte sollecitata a prendere posizione sulla questione, ha sempre affermato che l’appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso l’ordinanza del tribunale va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. (Cassazione S.U. n. 2907 del 2014, Cassazione civile sez. VI n. 14502 del 2014)
A ben vedere però l’appello, erroneamente proposto in forma di ricorso invece che in forma di citazione, nel caso in cui sia stato oltre che depositato anche notificato, è suscettibile di conversione in sanatoria ex art. 156 c.p.c. in quanto si ritiene che lo scopo dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, cioè quello di dare notizia all’appellato dell’introduzione del gravame, a seguito dell’avvenuta notifica possa considerarsi raggiunto. Ciò è possibile “soltanto se [il ricorso] sia stato notificato nel termine prescritto a pena di decadenza per l’utile introduzione del gravame, non essendo sufficiente al conseguimento dello scopo il relativo tempestivo deposito nella cancelleria della Corte distrettuale. (in tema, tra le altre e da ultimo, cfr. Cass. SU n. 21675 del 2013 e n. 2907 del 2014; Cass nn. 7258, 14502 e 26326 del 2014, cass. sez. I 7 maggio 2015 n. 9197).
La Corte di Appello di Potenza conformandosi all’orientamento granitico della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Interno in forma di ricorso invece che in forma di citazione, ha sottolineato che, nonostante la cancelleria abbia proceduto a comunicare alla parte appellata il ricorso proposto, la notifica è risultata tardiva in quanto effettuata oltre il termine di trenta giorni disposto dall’art. 702 quater e pertanto non è suscettibile di conversione in sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Dott. Nicola Datena, Associazione Optì Pobà

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Corte di Appello di Potenza, sentenza n. 243 del 5 luglio 2016