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La Questura non può chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017

Photo credit: Valentina Nessenzia (Roma, 16 dicembre 2017 - Manifestazione nazionale Fight/Right, Diritti senza confini)

Con ordinanza del 21 dicembre del 2017 il Tribunale Ordinario di Palermo, Prima sezione civile, in composizione collegiale, Est. Dott. G. Corsini, ha accolto il reclamo presentato da un’utente della Clinica Legale per i diritti umani dell’Università di Palermo contro la decisione del medesimo Tribunale che, in prima istanza, aveva rigettato il suo ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad assicurare nei suoi confronti gli effetti della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
L’utente in questione, come tante altre persone prima e dopo di lei, si era vista rifiutare dalla Questura di Palermo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari malgrado la decisione positiva della Commissione perché non in possesso di un passaporto in corso di validità.
Più precisamente la Questura di Palermo non aveva voluto ricevere l’istanza dell’utente precisando che “la Signora … deve recarsi c/o la propria Ambasciata a Roma a richiedere il Passaporto e qualora la predetta Autorità non possa rilasciarlo deve comunque rilasciare all’interessata un’attestazione scritta nella quale confermino le generalità della Signora .. e motivino l’impossibilità al rilascio del Passaporto. (Oppure se già è in possesso del passaporto nel suo Paese di Origine deve farselo spedire). Quando poi sarà in possesso del passaporto o dell’Attestazione consolare potrà richiedere l’appuntamento per il permesso di soggiorno“.

L’ordinanza in argomento sancisce alcuni principi fondamentali:

– l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto in merito al rilascio ovvero al rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa;

– l’adempimento del possesso di un passaporto in corso di validità (o altro documento equipollente) non è affatto previsto dalla normativa richiamata e dal d.P.R. 31.8.1999, n. 394 di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

– siccome la produzione del passaporto non può che avere come finalità la puntuale identificazione dello straniero, questa è certamente già possibile – trattandosi di soggetto già identificato più volte nell’ambito della proposizione del ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato, alla stregua della documentazione già in possesso della stessa Questura e della competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Il Tribunale ha, altresì, riconosciuto il periculum in mora, individuato nell’urgente necessità di conseguire un titolo legittimante il regolare soggiorno nel territorio per accedere a tutti i diritti ad esso connessi, e per l’effetto ha ordinato all’amministrazione dell’interno di ricevere l’istanza della richiedente volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Clinica Legale per i Diritti Umani dell’Università di Palermo si augura che, al di là dello specifico caso qui considerato, questa importante decisione possa mettere fine alla prassi adottata da diverse Questure di richiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di una decisione dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Tale prassi illegittima ha di fatto negli ultimi anni impedito la piena regolarizzazione di centinaia di persone che ne avevano diritto, relegando in un limbo giuridico donne, uomini e minori inespellibili per legge ma arbitrariamente privati della possibilità di accedere ai loro diritti.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017