Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La concessione e l’accertamento della cittadinanza italiana

Per residenza, per matrimonio, unione civile e per i nati in Italia

Come si ottiene la cittadinanza italiana?

In Italia si può acquisire la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis, ovvero per filiazione diretta da madre e/o padre italiani.

La cittadinanza si può acquisire:

a) automaticamente:

  • per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano;
  • per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
  • per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;

b) a domanda:

  • per acquisto volontario. Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  • per matrimonio. Dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio diminuiti ad un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli). Se uno dei due coniugi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo il matrimonio, il calcolo dei termini ha inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge e non dalla data del matrimonio;
  • per naturalizzazione (residenza). Se si risiede legalmente in Italia da 10 anni;
  • se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all’ufficiale di stato civile.

La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

Doppia cittadinanza

La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli Stati”.

Permesso per attesa cittadinanza

I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa.

Tempi di attesa

La normativa è stata nuovamente modificata con il DL n. 130 del 21 ottobre 2020 prevede un periodo di 36 mesi, ovvero 3 anni.

La cittadinanza è un diritto?

Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto, ma una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L’amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza.

Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, che era condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello Stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo).
Con il DL n. 113 del 5 ottobre 2018 (Decreto Salvini) è stato introdotto il requisito della “adeguata conoscenza della lingua italiana” come specificato più avanti.


La concessione della cittadinanza italiana

La cittadinanza per residenza

E’ possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito: interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica

portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Chi può richiederla

Chi risiede in Italia regolarmente (senza interruzioni di residenza) da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett. f) ). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.

Come si richiede e la documentazione necessaria

A partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico della domanda di cittadinanza, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare tale istanza: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei.

Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno:

Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece a:

La documentazione da allegare alla domanda:

– Estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia). Questo documento non scade (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge), è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (o apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja). In qualsiasi caso verrà considerato il cognome del certificato di nascita;

– Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;

– Certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza). Questo certificato scade dopo sei mesi dalla data dell’emissione e non dalla legalizzazione (il documento è necessario anche se il richiedente era già legalmente residente in Italia prima del compimento dei 14 anni). Il certificato deve essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza (o apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja);

– Titolo di soggiorno, certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide, eventuale attestato di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari;

Possono essere autocertificati:

  • stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
  • data di primo ingresso in Italia;
  • è necessario conoscere la data precisa (giorno, mese e anno) di iscrizione e di eventuale trasferimento ad altro comune; questa data bisogna richiederla agli uffici anagrafe dei Comuni in cui il cittadino straniero ha vissuto negli ultimi 10/5/4/2-1 anni. Se il cittadino straniero ha cambiato indirizzo all’interno dello stesso Comune vanno indicate anche le date di trasferimento dal vecchio al nuovo indirizzo.
    • per gli extracomunitari 10 anni;
    • per i comunitari 4 anni;
    • per apolidi o rifugiati politici 5 anni;
    • per i maggiorenni adottati da cittadini italiani dopo 5 anni successivi all’adozione;
    • per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati dopo 5 anni successivi dalla data di naturalizzazione;
  • Redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730). I redditi sono riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo richiedente e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell’iter.

I requisiti sono:

un reddito non inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e con l’aggiunta di € 516,00 per ogni figlio a carico (vedi tabella con esempi)

Per nucleo familiare si intende il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle se conviventi.
Vengono presi in considerazione i redditi dei partner solo se regolamentati da “Unione civile” o “Convivenza di fatto”.

ATTENZIONE: Attualmente non vengono presi in considerazione né il reddito di cittadinanza né gli assegni di invalidità.

Per chi è lavoratore domestico è obbligatorio presentare la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, nella quale si documenta la regolarità del pagamento delle imposte.

Conoscenza della lingua

Con il decreto legge n. 113 del 5 ottobre 2018 è stato introdotto il requisito della “adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)“.
Il livello B1 non è necessario per chi ha ottenuto un diploma di scuola media secondaria di primo grado (3° media).
Non sono considerati validi i diplomi di Operatore Socio Sanitario e in generale tutti i certificati di corsi di qualificazione professionali rilasciati a livello regionale.

Per ottenere il livello B1 bisogna sottoporsi ad un esame di lingua presso un Istituto di istruzione pubblica o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, o del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per venire incontro a questo nuovo obbligo è stato istituito un esame di livello B1-Cittadinanza “facilitato” che ha valore solo ai fini della presentazione dell’istanza di cittadinanza: prevede un numero minore di prove, una durata minore per lo svolgimento delle stesse (n. 2 ore), tempi minori per la valutazione.

Sono esclusi dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana:

– coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico immigrazione, ovvero coloro entrati in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare (il cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”) e abbiano la possibilità di dimostrarlo. L’attestazione va richiesta in Prefettura.

– coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero tutti coloro che hanno superato il test di conoscenza di lingua italiana A2.

– coloro che sono in possesso di un Pds CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal 9 dicembre 2010 (data in cui è entrata in vigore l’obbligatorietà del test di conoscenza della lingua italiana). I titoli di soggiorno rilasciati con dicitura “CE” sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai permessi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Resta invece l’obbligo di effettuare l’esame B1 per i cittadini comunitari e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o comunitario). Si specifica che il conseguimento della terza media esonera dall’esame di B1.

– marca da bollo da 16.00 euro

– Eventuali:

  • certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado (art.9,c.1,lett.a);
  • sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
  • documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
  • certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9 commaa 1, lett.e) – art.9 comma 1 lett.e) – art.16 comma 2);
  • Legalizzazione dei documenti

    La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.
    I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità:

    • autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine;
    • autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia;
    • traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

    La procedura

    La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

    Consigli utili

    Per tutti coloro che si sono visti respinti in fase di prima istanza per mancanza dei requisiti ma senza assegnazione del codice “K10” si ricorda che è possibile chiedere presso le Prefetture di riferimento la restituzione dell’importo speso (250 euro).
    La restituzione avviene attraverso apposita domanda scritta precisando un iban di riferimento.
    Per coloro che vogliono ripresentare la domanda si ricorda che il bollettino ha validità di un anno solare (365 giorni) dalla data di pagamento.


    La cittadinanza per matrimonio e unione civile

    Chi può richiederla

    Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a può acquisire la cittadinanza italiana se convive e risiede in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi.
    In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente.

    Dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt.5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano. Le tempistiche e le modalità sono le stesse.

    Il vincolo matrimoniale o dell’unione civille deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda.
    Possono avanzare la richiesta di cittadinanza, non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data. In questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
    Il coniuge di cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo 3 anni di residenza all’estero non dovrà attendere ulteriori due anni ma potrà richiedere la cittadinanza italiana in virtù del requisito di residenza già precedentemente maturato (i tre anni di residenza all’estero).

    La documentazione necessaria e invio della domanda

    Come per la domanda di cittadinanza per residenza anche in questo caso a partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico della domanda di cittadinanza, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare tale istanza: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei.

    Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno:


    Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della dimanda di cittadinanza, collegarsi invece a:

    • Estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia);
    • Certificato penale del Paese di origine (e degli ulteriori Paesi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato;
    • Titolo di soggiorno;
    • Contributo di € 250,00 (a partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare  il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250 € tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 giugno si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento);
    • Eventuale certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
    • Copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso cui è stato trascritto.

    Potranno essere autocertificati:

    • Il periodo storico di residenza, attestante la residenza legale da almeno due anni in Italia dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (la metà in presenza di figli anche adottati);
    • data del primo ingresso in Italia;
    • data di naturalizzazione del coniuge se non è cittadino italiano dalla nascita (importante perché da tale data si calcolano i 2 anni, necessari per poter presentare istanza, ridotti ad 1 anno in presenza di figli);
    • stato di famiglia attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi, anche se i figli sono residenti all’esterno.

    La procedura ed i tempi

    I tempi previsti per la procedura sono di 3 anni dalla data di presentazione della domanda. [ Il nuovo assetto normativo prevede un termine di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi per le domande di cittadinanza presentate dopo il 21 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della l. 137/2020) ed un termine di 48 mesi per le domande di cittadinanza presentate dopo il 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018 – per approfondire clicca qui) ].

    In seguito il Ministero dell’Interno, in assenza di cause preclusive invia il decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a consegnarlo al Comune di residenza dell’interessato; il Comune provvederà a fissare un appuntamento per il giuramento.

    Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il comune di residenza.

    L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando, dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di tre anni. Trascorso tale termine l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale Civile del luogo ove risiede, per chiedere una sentenza che accerti la cittadinanza, essendo l’acquisizione un vero e proprio diritto soggettivo.

    In ogni caso l’eventuale rifiuto della concessione o dell’acquisto della cittadinanza italiana dovranno essere anticipati dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90. Il mancato preavviso di rigetto comporta il ripristino della possibilità, da parte dell’interessato, di integrare la documentazione mancante o presentare eventuali elementi utili al perfezionamento dell’istanza


    La cittadinanza per i nati in Italia al compimento del 18° anno di età

    I cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni (art. 4, comma 2), divengono cittadini italiani se dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

    La legge riconosce in questo caso un diritto di opzione al cittadino straniero, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.

    Recenti circolari ministeriali hanno chiarito che eventuali brevi interruzioni dell’iscrizione anagrafica non possono comportare il rigetto della domanda (dovrà comunque essere dimostrata la presenza sul territorio dello stato – certificati medici, o altra documentazione)

    Dove presentare la domanda

    La domanda deve essere presentata all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

    La documentazione

    Il decreto semplificazioni del 2011 ha introdotto nuove modalità operative stabilendo che la ricognizione dei documenti al fine di comporre la domanda dovrà essere fatta dagli uffici del comune.
    In ogni caso i richiedenti, in sede di presentazione dell’istanza o eventualmente in sede di integrazione della documentazione a seguito di un eventuale preavviso di rigetto dell’istanza (L. 241/90)

    • Documento di identità in corso di validità;
    • Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il/la richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
    • Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
    • Certificato storico di residenza, in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici).
    • Contributo di € 250,00 (a partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare  il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250 € tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 giugno si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento);

    L’accertamento della cittadinanza

    I figli minori, anche se non conviventi (ma su cui ancora il genitore esercita la potestà) di chi acquista a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana divengono cittadini italiani.

    Diverso è il regime legale applicabile ai soggetti che abbiano origini italiane e siano figli/e di madre o padre italiani. E’ sufficiente che solo uno dei due genitori sia cittadino italiano al momento della nascita del figlio, perché lo stesso acquisti automaticamente per legge la cittadinanza italiana (art. 1, lett.a)).

    Può tuttavia accadere che anche nel caso appena evidenziato, di soggetti nati da un genitore italiano, non sia stata effettuata la verifica relativa al possesso della cittadinanza italiana. Ciò è dovuto alla circostanza che la persona sia nata all’estero, i genitori non abbiano chiesto la trascrizione della nascita nei registri dello stato civile in Italia e, quindi, la stessa risulta ancora straniera.
    In questo caso il procedimento da effettuarsi è solo di accertamento, di ricognizione, in quanto si dovrà procedere ad una semplice verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.

    Cosa fare?

    Il procedimento per l’accertamento della cittadinanza italiana può essere promosso:
    – presso l’ambasciata italiana se il soggetto si trova all’estero;
    – presso il comune di residenza se il soggetto abita già in Italia.
    Si tratta di un provvedimento attraverso cui si accerta con efficacia retroattiva il possesso della cittadinanza italiana considerato che, come precisato, in tali casi, le persone sono già cittadini italiani in base alla legge con conseguenti diritti e prerogative degli stessi fin dalla nascita.

    Per dimostrare tutto questo sono indispensabili dei certificati italiani e, di solito, la ricerca degli stessi è piuttosto faticosa perché spesso si tratta di persone nate e vissute all’estero. Risulta, quindi, necessario, contattare l’ultimo comune di residenza in Italia del genitore/i italiano, ovvero, i distretti militari o le parrocchie. La documentazione raccolta servirà a dimostrare che tra la persona che fa richiesta e i cittadini italiani in questione sussiste un rapporto di parentela (madre – padre – figlio).

    E’ necessario poi dimostrare la cittadinanza italiana del genitore/i al momento della nascita.

    Se l’accertamento può essere fatto solo in Italia, il Ministero ha disposto che, “si debba procedere all’iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti dei cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso o dal titolo per il quale viene concesso”.
    E’ possibile quindi, anche con il solo possesso di un visto turistico, l’iscrizione temporanea ai registri d’anagrafe e l’inoltro della domanda di accertamento dall’Italia.
    Si evidenzia che la procedura di verifica può essere abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà, ovvero necessitare di alcuni giorni o di settimane.


    Per la presentazione della domanda puoi rivolgerti gratuitamente a un patronato

    Redazione

    L'archivio di tutti i contenuti prodotti dalla redazione del Progetto Melting Pot Europa.