Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
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La discriminazione di genere nella normativa internazionale contro la tratta di esseri umani

di Ilaria Penzo*

Photo: Google

Sintesi

Lo scopo di questo studio, partendo dal contesto giuridico internazionale ed europeo, consiste nel dimostrare che tutt’oggi continuano a verificarsi gravi violazioni dei diritti umani delle donne (soprattutto di coloro che sono anche qualificate dal diritto internazionale umanitario come “richiedenti asilo”); prospettare una connessione tra le violazioni dei diritti umani improntante sul genere e il fenomeno della tratta di donne 1; descrivere quanto questo problema riguardi un elevato numero di persone, principalmente a causa del loro genere o sesso di appartenenza; infine, dimostrare come non si sia ancora pervenuti ad una soluzione per questo tipo di discriminazione che si verifica non tanto solamente nei Paesi del Terzo Mondo, quanto soprattutto a livello globale (anche in Europa ed in Italia).

Introduzione. Cittadinanza e migrazioni secondo una prospettiva di genere.

La maggior parte degli studi sul tema della cittadinanza pongono l’accento sul dualismo tra un approccio “comune” o, al contrario, “variegato”: il primo tipo predilige la comunanza rispetto alle differenze e al pluralismo 2 ed è adottato dalla maggior parte degli stati contemporanei e persino dall’Unione Europea stessa, ma è ritagliato solo per un genere umano (…) eticamente definito e culturalmente selezionato; (…)si preoccupa esclusivamente di esseri umani la cui personalità è completamente sviluppata e presuppone un adulto già autonomo. Non si pone assolutamente il problema di come si possa diventare cittadini e in che modo si riesca a vivere come tali 3; al contrario l’altro approccio pone le diversità alla base del concetto di cittadinanza ma è contraddittorio in termini di uguaglianza sostanziale perché assume una visione statica delle minoranze, che sono osservante da un punto di vista di appartenenza esclusivamente ad una “razza” o ad un “sesso” definiti.

I fenomeni connessi alla globalizzazione e gli importanti flussi migratori che si stanno verificando a causa della recente crisi umanitaria nell’Africa Sub-Sahariana e nel Medio Oriente, suggeriscono invece come un concetto statico di identità sia una strategia non più attuale e incapace di rappresentare le condizioni di costante cambiamento e movimento proprie della vita di molti esseri umani.

Per questa ragione, alcuni studiosi, come S. Baer, hanno cominciato a proporre un nuovo modello, fondato sulla partecipazione attiva degli individui nella società e che sembra dare a chiunque una concreta possibilità di essere incluso in un sistema di diritti di cittadinanza: il genere, dunque, non rappresenterebbe più una condanna all’esclusione dal godimento dei diritti umani, quanto piuttosto un requisito di un certo valore.

Uno dei punti centrali di questo studio è la tesi che il diritto umanitario e dell’immigrazione non abbiano ancora preso in considerazione questo cambiamento intrinseco delle condizioni di vita dei propri destinatari e che si preoccupi esageratamente di definire a chi spetti il diritto di ingresso e a chi no, discriminando in questo modo molti soggetti in base al loro genere e alla loro nazionalità per quanto riguarda l’accesso alle risorse nazionali più basilari.

Dopo aver cercato di chiarire che i problemi correlati alle migrazioni provocano una discriminazione strutturale tra cittadini e richiedenti asilo nel godimento dei diritti fondamentali, questa analisi tenterà di individuare almeno un ulteriore momento discriminatorio interconnesso allo status giuridico del migrante, ossia il genere di appartenenza.

Alcuni studi ILO, infatti, hanno individuato come circa il 49% dei migranti di tutto il mondo (e più del 50% in Europa) siano donne e che certe categorie di donne sono gravemente esposte alle disparità di trattamento nel mercato del lavoro: le donne che vivono nelle zone rurali, quelle che lavorano nel mercato informale, le donne migranti, le donne più giovani, le più anziane, quelle che hanno una disabilità. Le ragazze, in più, corrono più rischi di diventare vittime delle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, come la schiavitù e la prostituzione. Le pandemie di HIV/AIDS hanno aumentato la vulnerabilità delle donne, a causa del fatto che hanno un accesso più limitato alla stabilità sociale ed economica. Le giovani donne tendono ad avere un maggior tasso di disoccupazione degli uomini (…) 4, e così via.

Questi dati mostrano che il “gender-gap” tra uomini e donne in salari e tasso di occupazione è un fattore che incide sulla femminilizzazione dei flussi migratori, specialmente delle donne provenienti dalle società rurali, poiché aumenta i fenomeni femminili di marginalizzazione e segregazione sessuale.

Nelle ricerche di M. Farlay, l’autrice riporta come la prostituzione sia descritta da molti studiosi come una forma di violenza di genere e collega la prostituzione alla tratta di esseri umani, affermando che di fatto non esiste una differenziazione tra i fenomeni, poiché il traffico è una forma globale di prostituzione; qualsiasi tentativo di operare una distinzione tra di essi porterebbe a dei risultati illogici, anche dal punto di vista giuridico. La risposta degli attori internazionali, invece, è stata proprio quella di concentrarsi sul fenomeno della tratta, lasciando ai legislatori nazionali la normativizzazione della prostituzione.

Questo approccio dualistico è stato fortemente criticato da alcuni giuristi, che hanno dimostrato come gli strumenti di diritto internazionale (la Convenzione di Palermo dell’ONU contro il crimine trans-nazionale organizzato e i Protocolli sulla Tratta di esseri umani e il Traffico di migranti del 2000, la direttiva Qualifiche dell’UE 2011/95/EU) trattino in modo asimmetrico condizioni intrinsecamente simili, come la tratta e il traffico di migranti donne, tra rifugiate e donne richiedenti asilo, e così via.

L’esito di questo approccio è una mancanza di tutela dei diritti umani di un elevato numero di persone, principalmente causato dalla loro appartenenza ad un genere, ad una nazionalità e, in molti casi, ad entrambi.

Conclusioni

Una volta diventate vittime del traffico, le donne difficilmente ritornano alla normalità. La maggior parte di loro, infatti, viene catturata in giovane età, ha un livello di istruzione molto basso, ha passato la maggior parte della propria vita completamente sottomessa agli abusi psicologici, fisici e sessuali, alla violenza, alle minacce e ai ricatti e ritorsioni dei propri trafficanti e spesso soffredi DPTS e molti altri disturbi psicologici, psichiatrici e neurologici: l’unica alternativa a questa condanna ad una vita di esclusione sociale rimane quella di denunciare i trafficanti alle autorità, con il rischio di essere ricattata dal punto di vista documentale in quanto lavoratrice o migrante irregolare ed essere dunque abbandonata a se stessa senza una protezione adeguata.

In queste condizioni, se per ottenere un buon livello di integrazione sarebbe opportuno rivolgere lo sguardo all’approccio “partecipativo” dei diritti di cittadinanza, è chiaro che le donne migranti non diventeranno mai “cittadine attive” nella comunità di appartenenza, come molti giuristi avrebbero invece proposto: gli Stati dovrebbero mettere in atto delle misure concrete per la protezione dei diritti delle donne migranti e per farlo le alternative giuridiche sono due, ma una esclude l’altra: la prima consiste nell’adempiere in modo omogeneo ai loro obblighi internazionali, secondo i trattati attualmente in vigore (la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la Tratta di Esseri Umani del 2005 sarebbe un eccellente punto di partenza, se si escludesse la clausola dissociativa ex art. 40.3 firmata dall’UE che deroga alle disposizioni lasciando completa discrezionalità agli Stati Membri), secondo cui gli Stati dovrebbero provvedere ad una più concreta protezione dell’uguaglianza sostanziale delle donne migranti; l’altra consiste nel riconoscere il fallimento di queste norme e nel creare un nuovo strumento di portata globale che si assuma la responsabilità di eliminare la discriminazione di genere nel diritto internazionale umanitario e nei trattati contro la tratta di esseri umani o il traffico dei migranti. Per concludere, sembra appropriato citare letteralmente le parole della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché è risultata a parere di molti studiosi l’unica istituzione capace di combattere contro la discriminazione delle donne migranti.

In una delle sue più recenti decisioni, infatti la Corte ha affermato che “non c’è alcun dubbio che il traffico di esseri umani comprometta la dignità umana e le libertà fondamentali delle sue vittime e che non possa in alcun modo essere considerata compatibile con una società democratica (…)5.

– Leggi: The Gender-Based Discrimination in International Anti-Trafficking Law

  1. Roth, Defining Human Trafficking and Identifying its Victims, 2
  2. Baer, “Citizenship in Europe and the Construction of Gender by Law”, 90
  3. Ibid
  4. ILO: “Facts on Women at Work”, 2002
  5. Rantsev v. Cyprus and Russia, par. 282