Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La mancata informazione circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale determina l’illegittimità del respingimento e del trattenimento

Corte di Cassazione ordinanza n.5926.2015

Le autorità competenti hanno il dovere di fornire ai cittadini stranieri presenti ai valichi di frontiera in entrata nel territorio nazionale idonee informazioni circa la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale: la mancata ottemperanza a tale obbligo determina l’illegittimità dei provvedimenti di respingimento e trattenimento. E’ il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha espressamente enunciato con l’ordinanza n.5926 del 25 marzo 2015 in esito alla quale ha accolto il ricorso presentato avverso il decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione emesso dal Questore di Siracusa in esecuzione del contestuale provvedimento di respingimento.

Avv. Paolo Cognini

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corte_di_cassazione_ordinanza_n.5926.2015.compressed.pdf

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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