Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La situazione odierna del Bangladesh giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, anche se il richiedente asilo ha lasciato il Paese per motivazioni economiche

Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 settembre 2017

Il Giudice indica in sintesi quelli che sono i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali.

Nell’approfondire, poi, il caso in esame, prende in considerazione la situazione del Bangladesh e riporta quanto riferito dal Freedom in the World 2017 – Bangladesh, pubblicato il 2 giugno 2017 su Refworld: “Il Bangladesh è una democrazia elettorale, sebbene l’opposizione ha boicottato le elezioni del 2014, assicurando il dominio della dirigente Lega Awami. La violenza dell’opposizione politica, così come dei media critici e della società civile, è in aumento. Le forze di sicurezza compiono una serie di abusi di diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, sparizioni e torture. Nel frattempo, coloro che hanno opinioni dissidenti – tra cui secolari, accademici, minoranze religiose e attivisti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) sono soggetti ad attacchi di gruppi estremisti islamici”.

Il rimpatrio, dunque, esporrebbe il ricorrente anche al rischio di morte e questo giustifica il riconoscimento della sua domanda di protezione umanitaria.

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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 settembre 2017