Il Giudice indica in sintesi quelli che sono i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali.
Nell’approfondire, poi, il caso in esame, prende in considerazione la situazione del Bangladesh e riporta quanto riferito dal Freedom in the World 2017 – Bangladesh, pubblicato il 2 giugno 2017 su Refworld: “Il Bangladesh è una democrazia elettorale, sebbene l’opposizione ha boicottato le elezioni del 2014, assicurando il dominio della dirigente Lega Awami. La violenza dell’opposizione politica, così come dei media critici e della società civile, è in aumento. Le forze di sicurezza compiono una serie di abusi di diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, sparizioni e torture. Nel frattempo, coloro che hanno opinioni dissidenti – tra cui secolari, accademici, minoranze religiose e attivisti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) sono soggetti ad attacchi di gruppi estremisti islamici”.
Il rimpatrio, dunque, esporrebbe il ricorrente anche al rischio di morte e questo giustifica il riconoscimento della sua domanda di protezione umanitaria.
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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 settembre 2017