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Le commissioni R.P.I. devono valutare adeguatamente la situazione oggettiva e attuale del paese di origine

Sentenza n.3758/16 pronunciata dalla Corte di Cassazione (sez. VI)

Accoglimento del ricorso presentato nell’interesse di un richiedente la protezione proveniente dalla Nigeria ha cassato l’impugnata sentenza con rinvio sul presupposto che:

– “il ricorso è fondato laddove lamenta una valutazione carente dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria atteso che non è stata effettivamente valutata adeguatamente la situazione oggettiva e attuale del paese di origine notoriamente interessato da gravi episodi di violenza indiscriminata localizzati in numerose aree e regioni, del controllo sempre più esteso del territorio da parte di gruppi terroristici e persecutori nei confronti dei cittadini di fede cristiana, dall’impotenza o soggezione dell’apparato statuale di fronte a tale situazione mentre si sono valorizzate circostanze che non appaiono comunque idonee a escludere la concreta possibilità che il ricorrente sia esposto a gravi pericoli per la propria vita e incolumità nel caso di ritorno forzato nel paese di provenienza”

– “…quanto al merito del ricorso per cassazione, la valutazione fattuale che si deduce omessa concerne proprio la situazione attuale del paese di provenienza del ricorrente che, come è noto, è attraversato da fatti gravissimi di violenza e persecuzione a carattere religioso e terroristico la cui rilevanza è stata esclusa dalla Corte di appello con una motivazione meramente assertiva e non riferita a un concreto riscontro della sua pericolosità e della integrazione dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria”

Avv. Pietro Sgarbi

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Sentenza n.3758/16 pronunciata dalla Corte di Cassazione (sez. VI)