Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio - S. O. n. 16

Legge 15 gennaio 1994, n. 64 [Allegato unico – 2a Parte]

I CONVENZIONE sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Gli Stati firmatari della presente Convenzione;

Profondamene convinti che l’interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia; Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonchè a garantire la tutela del diritto di visita;

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

Capo I – CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

I CONVENZIONE – Art. 1

La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.

I CONVENZIONE – Art. 2

Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell’ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d’urgenza a loro disposizione.

I CONVENZIONE – Art. 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e

b) se tali diritti sono effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

I CONVENZIONE – Art. 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L’applicazione della Convenzione cessa allorchè il minore compie 16 anni.

I CONVENZIONE – Art. 5

Ai sensi della presente Convenzione:

a) il «diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;

b) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

Capo II – AUTORITA’ CENTRALI

I CONVENZIONE – Art. 6

Ciascuno Stato contraente nomina un’Autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorità.
Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità centrale, esso designerà l’Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all’Autorità centrale competente nell’ambito di questo Stato.

I CONVENZIONE – Art. 7

Le Autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l’immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;

b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;

c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;

d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;

e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all’applicazione della Convenzione;

f) per avviare o agevolare l’instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l’organizzazione o l’esercizio effettivo del diritto di visita;

g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;

h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

Capo III – RITORNO DEL MINORE

I CONVENZIONE – Art. 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:

a) le informazioni concernenti l’identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;

b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;

c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;

d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;

f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall’Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;

g) ogni altro documento pertinente.

I CONVENZIONE – Art. 9

Se l’Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell’art. 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all’Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l’Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

I CONVENZIONE – Art. 10

L’Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

I CONVENZIONE – Art. 11

Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d’urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l’Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d’inizio del procedimento, il richiedente (o l’Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell’Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall’Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all’Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

I CONVENZIONE – Art. 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

I CONVENZIONE – Art. 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:

a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

I CONVENZIONE – Art. 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell’art. 3, l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

I CONVENZIONE – Art. 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell’ottenimento di detta decisione o attestato.

I CONVENZIONE – Art. 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’art. 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

I CONVENZIONE – Art. 17

Il solo fatto che una decisione relativa all’affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell’applicare la Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell’Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

I CONVENZIONE – Art. 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

I CONVENZIONE – Art. 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell’art. 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Capo IV – DIRITTO DI VISITA

I CONVENZIONE – Art. 21

Una domanda concernente l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all’Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all’art. 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonchè l’assolvimento di ogni condizione cui l’esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio di detti diritti.

Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l’esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

Capo V – DISPOSIZIONI GENERALI

I CONVENZIONE – Art. 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all’Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all’art. 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell’inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità centrale.

I CONVENZIONE – Art. 25

I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione, all’assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest’ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

I CONVENZIONE – Art. 26

Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L’Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.
In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell’espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell’esprimere la riserva prevista all’art. 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell’ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l’Autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l’esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all’assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonchè tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

I CONVENZIONE – Art. 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l’Autorità centrale non è tenuta ad accettare l’istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all’Autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

I CONVENZIONE – Art. 28

Un’Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un’autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

I CONVENZIONE – Art. 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l’istituzione o l’ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell’art. 3 o dell’art. 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 30

Ogni domanda, inoltrata all’Autorità centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonchè ogni documento o informazione allegata o fornita da un’Autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati contraenti.

I CONVENZIONE – Art. 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;

b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell’unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

I CONVENZIONE – Art. 2

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all’ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

I CONVENZIONE – Art. 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

I CONVENZIONE – Art. 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla «Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori», tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

I CONVENZIONE – Art. 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati.

Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all’unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

Capo VI – CLAUSOLE FINALI

I CONVENZIONE – Art. 37

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

I CONVENZIONE – Art. 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L’adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

I CONVENZIONE – Art. 39

Ciascun Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all’insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonchè ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

I CONVENZIONE – Art. 40

Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

I CONVENZIONE – Art. 41

Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l’adesione a quest’ultima; o una dichiarazione resa in forza dell’art. 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

I CONVENZIONE – Art. 42

Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l’una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascuno Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata.

Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

I CONVENZIONE – Art. 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.
In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

1) per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

2)periterritorio le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all’art. 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

I CONVENZIONE – Art. 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l’art. 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l’avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l’abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

I CONVENZIONE – Art. 45

Il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonchè agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell’art. 38:

1) le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all’art. 37;

2) le adesioni di cui all’art. 38;

3) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore,
conformemente con le disposizioni dell’art. 43;

4) le estensioni di cui all’art. 39;

5) le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;

6) le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonchè il ritiro delle riserve previsto all’art. 42;

7) le denunce di cui all’art. 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L’Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima Sessione.