Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella G.U. n. 181 del 5-8-2011

Legge 2 agosto 2011, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0178)

Scarica la legge
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89

All’articolo 1, al comma 1:
la lettera a) e’ soppressa;

alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese
afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta’ o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;

alla lettera f), le parole: «condizione per l’esercizio di un
diritto»
sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per
l’esercizio di un diritto»
.

All’articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»
;

al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le
parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le
parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le
seguenti: «del presente testo unico»,

al settimo periodo, le parole:
«di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 13, comma 3,»

e all’ultimo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e
all’ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento»
e’ inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento
disposto dal nuovo provvedimento e’ computato nel termine massimo per
il trattenimento indicato dal comma 5»
;

alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. – (Programmi di rimpatrio
assistito).»
;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente articolo»
;

al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato
di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte
penale intenazionale»
;

e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreche’ non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,»
sono
soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite
le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati»
.

All’articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» e’ inserita la
seguente: «corrispondente»;

alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla
predetta autorizzazione di spesa, che sono versate»
sono sostituite
dalle seguenti: «nel conto dei residui nell’esercizio 2011, relative
alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro,
che e’ versata»
.