Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Legge 21 febbraio 1989, n. 98 – Convenzione di Strasburgo n. 108/1981

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981

Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data dalla convenzione di cui all’art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 22 della convenzione stessa.

Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

Strasburgo il 28.1.1981
Traduzione non ufficiale

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d’Euro-pa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri, in particolare nel rispetto della certezza del diritto e dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che è auspicabile estendere la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, tenuto conto dell’intensificazione della circolazione attraverso le frontiere di dati a carattere personale oggetto di elaborazioni automatizzate;

Riaffermando nello stesso tempo il loro impegno in favore delle libertà di informazione senza tener conto delle frontiere;

Riconoscendo la necessità di conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione dell’informazione tra i popoli,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo
Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell’elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano (“protezione dei dati”).

Art. 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:

a) “dati di carattere personale” significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata);

b) “casellario automatizzato” significa: tutto l’insieme di informazioni oggetto di un’elaborazione automatizzata;

c) “elaborazione automatizzata” comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazione di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione;

d) “responsabile del casellario” significa: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, l’ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalità del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.

Art. 3
Campo di applicazione
1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente Convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa:

a) che non applicherà la presente Convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verrà depositata una lista. Esso tuttavia non dovrà includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, esso dovrà emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di protezione di dati;

b) che esso applicherà la presente Convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, società, cooperazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità giuridica;

c) che applicherà la presente Convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata.

3. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui al comma 2.b) o c) di cui sopra può, nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verrà depositata.

4. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a) di cui sopra non può pretendere l’applicazione della presente Convenzione a categorie simili da una Parte che non le abbia escluse.

5. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all’altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b) e c) del presente articolo non può pretendere l’applicazione della presente Convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni.

6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.

CAPITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 4
Obblighi delle Parti
1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.

2. Dette misure debbono essere adottate al più tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Art. 5
Qualità dei dati
I dati a carattere personale oggetto di un’elaborazione automatizzata sono:

a) ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto;

b) registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini;

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali vengono registrati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.

Art. 6
Categorie speciali di dati
I dati di carattere personale indicanti l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo, nonché i dati a carattere personale relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzia adatte. Lo stesso dicasi dei dati di carattere personale relativi alle condanne penali.

Art. 7
Sicurezza dei dati
Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distruzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale così come contro l’accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate.

Art. 8
Ulteriori garanzie per la persona interessata
Ogni persona deve poter:
a) conoscere l’esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonché l’identità e la residenza abituale, ovvero la sede amministrativa, del responsabile del casellario;

b) ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell’esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intellegibile;

c) ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali di cui agli artt. 5 o 6 della presente Convenzione;

d) disporre di una possibilità di ricorso qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente articolo.

Art. 9
Eccezioni e restrizioni
1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 della presente Convenzione è ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo.

2. È possibile derogare alle disposizioni degli artt. 5, 6 ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, co-stituisca una misura necessaria in una società democratica:

a) alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati;

b) alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà altrui.

3. Restrizioni all’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b), c) e d) dell’art. 8 possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate

Art. 10
Sanzioni e ricorsi
Ogni Parte si impegna a fissare sanzioni e ricorsi adeguati relativi alle violazioni alle disposizioni del diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.

Art. 11
Estensione della protezione
Nessuna disposizione del presente capitolo verrà interpretata come limitante o pregiudicante la facoltà di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione più estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.

CAPITOLO III
MOVIMENTO DI DATI OLTRE FRONTIERA

Art. 12
Movimento oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto interno

1. Le seguenti disposizioni si applicano al trasferimento attraverso le frontiere nazionali, indipendentemente dal sistema di trasmissione utilizzato, di dati a carattere personale che siano oggetto di un’elaborazione automatizzata o siano raccolti al fine di essere successivamente sottoposti a tale elaborazione.

2. Una Parte non può, ai soli fini della protezione della vita sociale, proibire o condizionare ad una autorizzazione speciale il movimento oltrefrontiera di dati a carattere personale destinati al territorio di un’altra Parte.

3. Tuttavia ogni Parte ha la facoltà di derogare alle disposizioni del paragrafo 2:

a) nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per alcune categorie di dati a carattere personale o di casellari automatizzati, in ragione della natura di detti dati o casellari, tranne quando la regolamentazione dell’altra Parte offre una protezione equivalente;

b) se il trasferimento è effettuato a partire dal proprio territorio verso il territorio di uno Stato non contraente tramite il territorio di un’altra Parte, al fine di evitare che simili trasferimenti si traducano in un aggiramento della legislazione della Parte di cui all’inizio del presente paragrafo.

CAPITOLO IV
ASSISTENZA RECIPROCA

Art. 13
Cooperazione tra le Parti
1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assisten-za reciproca per l’attuazione della presente Convenzione.

2. A tal fine:

a) ogni Parte designa una o più autorità di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa;

b) ogni Parte che abbia designato più autorità indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse.

3. Una autorità designata da una Parte, su domanda di una autorità designata da un’altra Parte:

a) fornirà le informazioni sul suo diritto e la sua pratica amministrativa in materia di protezione dati;

b) adotterà, conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.

Art. 14
Assistenza alle persone interessate residenti all’estero
1. Ogni Parte presta la propria assistenza ad ogni persona che abbia la residenza all’estero per l’esercizio dei diritti contemplati da suo diritto interno in esecuzione dei principi di cui all’art. 8 della presente Convenzione.

2. Se detta persona risiede sul territorio di un’altra Parte, essa deve avere la facoltà di presentare la sua domanda tramite l’autorità designata da tale Parte.

3. La domanda di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie in particolare relative a:

a) il nome, l’indirizzo ed ogni altro rilevante elemento di identificazione relativo al richiedente;

b) il casellario automatizzato dei dati a caratte-re personale cui la domanda si riferisce o il responsabile di tale casellario;

c) lo scopo della domanda.

Art. 15
Garanzie relative all’assistenza prestata dalle Autorità designate
1. Una autorità designata da una Parte che ha ricevuto alcune informazioni da un’autorità designata da un’altra Parte, a corredo di una domanda di assistenza o in risposta ad una domanda di assistenza inoltrata da essa stessa, non potrà far uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella domanda suddetta.

2. Ogni Parte curerà che le persone che appartengono o che agiscono in nome dell’autorità designata siano assoggettate a opportuni vincoli di segretezza o di riservatezza nei confronti di tali informazioni.

3. In nessun caso una autorità designata sarà autorizzata a presentare, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 2, una domanda di assistenza in nome di una persona interessata che sia residente all’estero, di sua propria iniziativa e senza il consenso espresso di detta persona.

Art. 16
Rigetto delle domande di assistenza
Un’autorità designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente Convenzione, può rifiutarsi di darle seguito solo se:

a) la domanda è incompatibile con le compe-tenze, nel campo della protezione dei dati, delle autorità abilitate a rispondere;

b) la domanda non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione;

c) il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico della Parte che l’ha designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.

Art. 17
Spese e procedure di assistenza
1. L’aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi dell’art. 13, nonché l’assistenza che esse prestano alle persone interessate che risiedono all’estero conformemente all’art. 14, non darà luogo al pagamento di spese e diritti diversi da quelli relativi agli esperti e interpreti. Tali spese e diritti saranno a carico della Parte che ha designato l’autorità che ha fatto la domanda di assistenza.

2. La persona interessata non deve essere tenuta a pagare, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un’altra Parte, spese o diritti diversi da quelli esigibili dalle persone residenti sul territorio di detta Parte.

3. Le altre modalità relative all’assistenza concernenti in particolare la forma e le procedure nonché le lingue da impiegare saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.

CAPITOLO V
COMITATO CONSULTIVO

Art. 18
Composizione del Comitato
1. Un Comitato consultivo è costituito con l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Ogni Parte designa un rappresentante ed un supplente di tale Comitato. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è parte della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.

3. Il Comitato consultivo può, con decisione presa all’unanimità, inviare ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non sia Parte alla Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.

Art. 19
Funzioni del Comitato
Il Comitato consultivo:
a) può fare proposte al fine di facilitare o migliorare l’applicazione della Convenzione;

b) può fare proposte di emendamento alla presente Convenzione conformemente all’art. 21;

c) emette un parere su ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione che gli sia sottoposta conformemente all’art. 21, paragrafo 3,

d) può, dietro domanda di una Parte, esprimere un parere su ogni questione relativa all’applicazione della presente Convenzione.

Art. 20
Procedura
1. Il Comitato consultivo è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso tiene la sua prima riunione entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione. Si riunisce in seguito almeno una volta ogni due anni e, in ogni caso, ogni volta che un terzo dei rappresentanti delle Parti richieda la sua convocazione.

2. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato consultivo.

3. Successivamente a ciascuna riunione, il Comitato consultivo sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa una relazione sui lavori svolti e sul funzionamento della Convenzione.

4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato consultivo redige il suo regolamento interno.

CAPITOLO VI
EMENDAMENTI

Art. 21
Emendamenti
1. Eventuali emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti ad una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa o dal Comitato consultivo.

2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’art. 23.

3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al Comitato consultivo che esprime al Comitato dei Ministri il suo parere.

4. Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto ad ogni parere sottoposto dal Comitato consultivo e può approvare l’emendamento.

5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

6. Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale circa la loro approvazione dello stesso.

CAPITOLO VII
CLAUSOLE FINALI

Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprimerà il proprio assenso ad essere vincolato dalla Convenzione, successivamente essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 23
Adesione di Stati non membri
1. Successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla stessa con una decisione presa dalla maggioranza prevista all’art. 20 d) dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte nel Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 24
Clausola territoriale
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta conformemente ai due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio in essa indicato, con notifica rivolta al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 25
Riserve
Non sono ammesse riserve alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 26
Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 27
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli artt. 22, 23 e 24 della stessa;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione ad essa relativa.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 1981, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.