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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio - S.O.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 [03 parte: art. 44-82]

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Titolo IV – DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I – Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti.

Art. 44

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare.

Art. 45

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.
Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Art. 46

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunciare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 47

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
Finchè il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Art. 48

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’art. 382 del codice civile.

Art. 49

L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 50

Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 51

La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Art. 52

Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Art. 53

La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Art. 55

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

Capo II – Delle forme dell’adozione in casi particolari

Art. 56

Competente a pronunciarsi sull’adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L’assenso delle persone indicate nell’art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Art. 57

Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all’art. 44;
2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L’indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.

Titolo V – MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Art. 58

L’intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Dell’adozione di persone maggiori di età ».

Art. 59

L’intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti».

Art. 60

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Art. 61

L’art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
— L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei ».

Art. 62

L’art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
— Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato ».

Art. 63

L’intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età ».

Art. 64

L’art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
— Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando ».

Art. 65

L’art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
— Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

Art. 66

I primi due commi dell’art. 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato ».

Art. 67

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell’art. 293, il secondo e il terzo comma dell’art. 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E’ abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

Titolo VI – NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68

Il primo comma dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall’art. 269, primo comma, del codice civile ».

Art. 69

In aggiunta a quanto disposto nell’art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 10 della presente legge.

Art. 70

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Art. 71

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all’estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l’apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall’ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all’art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Art. 72

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l’inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

Art. 73

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all’affidamento preadottivo e senza l’autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Art. 74

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell’avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore. Il tribunale dispone l’esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell’impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d’ufficio, i provvedimenti di cui all’art. 264, secondo comma, del codice civile.

Art. 75

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all’art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 76

Alle procedure relative all’adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

Art. 77

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all’art. 87 del codice civile.

Art. 78

Il quarto comma dell’art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
« Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo ».

Art. 79

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all’art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell’adottato e dell’affiliato, con decreto motivato, l’estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell’art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all’epoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone l’esecuzione delle opportune indagini di cui all’art. 57, sugli adottanti e sull’adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell’adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l’assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l’assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell’adottato o affiliato e quest’ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell’assenso mancante.
Al decreto relativo all’estensione degli effetti dell’adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l’estensione degli effetti dell’adozione può essere impugnato anche dall’adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
Le disposizioni di cui all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81

L’ultimo comma dell’art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».

Art. 82

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l’anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.