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Legge Regione Calabria – Illeggittima la richiesta della Carta di Soggiorno per l’accesso alle prestazioni assistenziali

a cura dell'Avv. Dario Belluccio

La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla questione relativa all’accesso alle prestazioni assistenziali da parte di cittadini di Paesi terzi con la sentenza n. 4/2013, nel giudizio di costituzionalità dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza), in riferimento agli articoli 3 e 117, quarto comma, della Costituzione.

La Corte ha richiamato i principi oramai fatti propri da precedenti pronunce e, tra l’altro, ha ribadito: “Al legislatore, sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente. La legittimità, in linea di principio, di tale finalità non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito (…) introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).

Nella specie, è stato, di contro, introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante”.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2013