Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34

Legge comunitaria 25 gennaio 2006, n. 29

"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005"

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Modifica all’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
«4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della normativa».

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell’infrazione commessa, possono arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai princìpi e criteri direttivi indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.

Art. 6.
Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 7.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell’articolo 1.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.
(Modifiche all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)

1. All’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,»;
2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E».

Art. 10.
(Modifica all’articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e dei giocattoli pirici» sono soppresse.

Art. 11.
(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all’articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

Art. 12.
(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall’interessato, l’ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Art. 13.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:
1) le parole: «lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica»;
2) le parole: «all’estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato diverso dall’Italia»;
3) il comma 9 è abrogato;
b) l’articolo 380 è abrogato.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le parole: «l’emissione e» sono sostituite dalle seguenti: «l’emissione ovvero».

2. All’articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «da lire 4 milioni a lire 24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 12.394» e le parole: «da lire 20 mila a lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10 a euro 61»; al secondo periodo, le parole: «lire 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 103.291»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, ma privi delle informazioni sull’uso cui l’apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell’Unione europea o alla zona geografica all’interno di uno Stato membro dove l’apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l’uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;
d) al comma 3, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 6.197»;
e) al comma 4, le parole: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.582 a euro 15.493»;
f) al comma 5, le parole: «da lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 1.549»;
g) al comma 6, le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.164 a euro 30.987».

Art. 15.
(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)

1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è interrotto a decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all’Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
a) l’ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l’agevolazione di cui al comma 1;
b) l’importo corrispondente all’eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell’agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

4. L’Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Art. 16.
(Modifiche all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l’attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE».

2. All’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».

Art. 17.
(Modifiche all’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.

Art. 18.
(Introduzione dell’articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). – 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L’attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai princìpi in essa contenuti in merito all’ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l’integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l’adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l’attività;
2) l’irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell’ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
5) l’esclusione dell’applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l’applicazione dell’articolo 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall’articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d’ufficio fra le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall’ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i princìpi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 3».

Art. 19.
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato.

Art. 20.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: «ai figli di età minore» sono sostituite dalle seguenti: «ai figli di età inferiore ai ventuno anni»;
2) al comma 4, le parole: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:» sono sostituite dalle seguenti: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonchè ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:»;
b) all’articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l’attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro»;
2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «Detta prova è fornita» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e),»; dopo le parole: «con l’indicazione del relativo importo, ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),» e le parole: «comprovante la disponibilità del reddito medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con la domanda, l’interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;
4) al comma 5, le parole: «, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, della documentazione richiesta dall’articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
c) all’articolo 6 (R):
1) al comma 1, dopo le parole: «L’interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio,» sono inserite le seguenti: «nonchè svolgere le attività di cui all’articolo 3, comma 1,»;
2) al comma 5, le parole: «ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
«s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;».

2. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: «lettere s) e t)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere p), s), s-bis) e t)».

Art. 22.
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) recepire la direttiva tenendo conto della giurisprudenza comunitaria in materia nonchè dei criteri tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva;
b) assicurare la possibilità di adeguare le misure nazionali di attuazione della direttiva ai criteri tecnici che possono essere stabiliti e successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva;
c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad un’autorità pubblica;
d) prevedere procedure e criteri per individuare quali persone giuridiche e fisiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse nelle categorie di «ente creditizio» o di «ente finanziario» come definite nell’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;
e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio nonché alle attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet casinò e società fiduciarie;
f) mantenere le disposizioni italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
h) adeguare l’applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare all’ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;
l) prevedere procedure e criteri per individuare:
1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’identità;
2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi;
3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura uno scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea può adottare ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;
4) le situazioni, oltre a quelle stabilite dall’articolo 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura un elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea può adottare ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), della direttiva;
m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
n) assicurare che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro sull’utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato, anche tramite la tenuta e l’aggiornamento di statistiche;
o) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorità, riordinare la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando che gli stessi siano svolti in base al principio dell’adeguata valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorità di vigilanza di settore prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
q) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati;
r) uniformare la disciplina dell’articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri del collegio sindacale e dei soggetti indicati alla lettera q), rendendoli più coerenti con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative;
s) riformulare la sanzione penale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla lettera q);
t) depenalizzare il reato di cui all’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
u) garantire l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i princìpi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l’omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti;
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Dall’attuazione delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.
(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è abrogato.

Art. 24.
(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)

1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all’Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l’agevolazione di cui al comma 1;
b) l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
c) l’importo corrispondente all’eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell’agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L’attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L’Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui l’attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo dell’agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all’articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Art. 25.
(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada)

1. Al fine di definire la procedura di infrazione 2001/5165 e superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, al comma 1-bis dell’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «cittadini comunitari» sono inserite le seguenti: «o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea».

Art. 26.
(Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)

1. All’articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità».

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei princìpi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).
2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO C

(Articolo 7, comma 1)

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
2005/23/CE della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.