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Mali – La situazione personale del richiedente e il clima di instabilità nel Paese giustificano la protezione umanitaria

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 555 del 25 luglio 2017

La Corte adita, acquisite le COI, riconosce la protezione umanitaria sia per le instabili condizioni del Paese, sia per le ragioni personali del richiedente.
Più precisamente la Corte specifica: “Invero, la situazione nel sud del Mali – benché, come si è detto, non di gravità tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria – allo stato non appare ancora stabilizzata (in particolare, essendosi spostati – dopo gli accordi di pace del giugno 2015 – gli attacchi di violenza islamista dalle zone tradizionalmente instabili del nord, ad obiettivi sempre più spesso situati anche nel sud del paese, come dalle informazioni della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, in atti) circostanza che, in uno con la mancanza di legami del richiedente con la terra d’origine, la sua giovane età e la fragilità derivante dalla durezza delle condizioni della permanenza in Libia, va favorevolmente apprezzata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria“.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 555 del 25 luglio 2017