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Mali – Protezione sussidiaria al richiedente: per il Giudice si è in presenza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato

Tribunale di Venezia, ordinanza dell'1 febbraio 2018

Il Giudice, pur non ritenendo credibile la storia narrata dal richiedente asilo riconosce la protezione sussidiaria a cittadino proveniente dal sud del Mali:

Pur non essendo credibile il racconto del richiedente asilo – che ha cercato di sostenere più motivi a giustificazione della fuga (terrorismo e violenza da parte dei parenti del padre) – nel Mali si è in presenza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato tra le forze governative e i gruppi terroristici, soprattutto dopo la disfatta del regime di Gheddafi che aveva messo un freno alle incursioni terroristiche e al contrabbando. Non solo, mentre in precedenza vi era un conflitto di gruppi armati ribelli che combattevano contro lo stato centrale, il conflitto ha assunto caratteristiche comunitarie, ovvero comunità etniche diverse (Tuareg, Arabi e Songo) che si affrontano ritenendosi lese o emarginate e, pertanto, entrano in conflitto con le altre per far valere i rispettivi diritti.
L’instabilità del nord si è propagata, infatti, nelle zone centrali del paese, e vi è il rischio quasi certo dell’estensione del conflitto nelle altre regioni.
Per tale motivo si può riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs n. 250/2007.
Invero, come ha precisato la Suprema Corte con ordinanza n. 26887 del 29.11.2013 “nell’attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo “status” di rifugiato politico, l’accertamento dell’esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall’art. 2 lettera g) e dall’art. 14 del d.lgs n. 250 del 2007.
Tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175 – 179/08), in sede d’interpretazione conforme dell’art. 11 n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE, proprio al fine di evidenziare che l’eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secondo il diverso regime giuridico di questa misura che si caratterizza, alla luce dell’art. 2 della Direttiva, proprio perché può essere concessa a chi “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato”. (Cass. 6880 del 2011), sia del permesso umanitario (Tribunale di Venezia, ordinanza dd. 1.2.2018)”
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