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Mali – Protezione umanitaria al richiedente asilo: non è possibile nel Paese esercitare i diritti fondamentali

Tribunale di Lecce, ordinanza del 15 febbraio 2018

Il Giudice ritiene che meriti accoglimento la domanda del richiedente del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L’accoglimento conferma l’orientamento dei tribunali sui richiedenti protezione internazionale provenienti dal Mali, concordi nell’affermare che la situazione del Paese non si è ancora stabilizzata, a tal punto che per il ricorrente, in caso di rimpatrio, non sarebbe possibile “esercitare i diritti fondamentali“.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 15 febbraio 2018