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Mali. Protezione umanitaria in considerazione dell’estrema vulnerabilità della richiedente e del serio percorso di integrazione intrapreso in Italia

Tribunale di Venezia, ordinanza del 26 ottobre 2017

Il Tribunale ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad una cittadina del Mali.
Il giudice di primo grado ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando che “il richiedente non ha fornito quantomeno un “principio di prova” della persecuzione subita nel Paese di origine”.
D’altro canto, però, sostiene che “ricorrano valide ragioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il quadro politico di generale instabilità che coinvolge tutta la popolazione, perché si ritiene che se la ricorrente tornasse nel proprio paese precipiterebbe in una condizione di estrema vulnerabilità (Cass. 3347/15) idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali legati anche solo alle scelte quotidiane”.
Inoltre, la documentazione prodotta attesta che il ricorrente ha iniziato un serio percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa tale da giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 26 ottobre 2017