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Mali – Riconosciuta la protezione sussidiaria: la Commissione non può definire la zona di provenienza del richiedente sulla base della lingua utilizzata nell’audizione

Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 maggio 2018

Un’interessante ordinanza del Tribunale di Venezia che riconosce la protezione sussidiaria a un richiedente asilo proveniente dal Mali.

L’ordinanza supera una presunzione comune a molte Commissioni Territoriali: i maliani sedicenti originari delle zone del nord del paese (“zona indubbiamente caratterizzata da violenza generale e indiscriminata“) se non parlano la lingua koroboro songhay non sono ritenuti credibili.

Invero nel caso di specie il richiedente la protezione internazionale aveva dichiarato alla Commissione Territoriale di provenire da Gao e aveva chiesto che la sua audizione venisse svolta in lingua Bambarà. La CT proprio sulla scorta di quanto poc’anzi esplicato non ha creduto che il richiedente provenisse da Gao e ha rigettato la sua domanda.

Il Giudice nella motivazione dell’ordinanza scrive che l’etnia bambarà è la più numerosa del Mali e vive su tutto il territorio maliano. Non solo, aggiunge il Giudice, il bambarà è talmente diffuso da essere usato come seconda lingua dalla maggior parte degli altri gruppi etnici presenti in Mali oltre ad essere uno degli idiomi più diffusi dell’Africa Occidentale. Ne consegue che il fatto che parli bambarà e non il koroboro songhay non può essere un motivo sufficiente per escludere la sua provenienza dal nord del Mali.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 maggio 2018