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Mali. Sussistono ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione

Tribunale di Genova, ordinanza del 13 dicembre 2016

Il Tribunale di Genova attraverso un’analisi geopolitica approfondita nega la protezione sussidiaria e l’asilo politico per il richiedente proveniente da una zona a sud ovest del Mali.
“La città di provenienza del ricorrente (Hatou) è, però, situata non a nord, bensì nella parte sudoccidentale del Mali, paese che con i suoi oltre 1.200.000 km² di superficie (pari a quattro volte l’Italia) è uno degli stati più grandi dell’Africa.
La concentrazione degli scontri militari nella sola parte a nord del paese e le dimensioni dello Stato non consentono pertanto di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.
Non incide su tale conclusione il principio, già richiamato, per cui la protezione internazionale non può essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, poiché in questo caso tale necessità non ricorre, in quanto, come già detto, la zona di origine del ricorrente non risulta connotata dalle caratteristiche di rischio richieste dalla legge”.

Ma valutando la sua vulnerabilità concede il permesso per motivi umanitari.

“Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero, come emerge dalla citata posizione dell’UNHCR sul Mali, il rientro in patria esporrebbe il ricorrente, che ha intrapreso un viaggio verso l’Italia a rischio della vita, al pericolo di trovarsi nuovamente in condizioni di sfollamento, in una situazione aggravata dalla sua condizione di analfabeta e dal non avere più alcun legame con la famiglia di origine.
E’ dunque ravvisabile una situazione complessiva di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per i conseguenti adempimenti.”

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Tribunale di Genova, ordinanza del 13 dicembre 2016