Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Marche – Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

La nuova legge regionale sull'immigrazione

REGIONE MARCHE — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2009, N. 140

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI DIRITTI E DELL’INTEGRAZIONE
DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa
statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte
a garantire agli immigrati, così come individuati
all’articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di
uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento
dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che ne
impediscono il pieno inserimento nel territorio
marchigiano.
2. Con la presente legge la Regione concorre,
in particolare, all’attuazione dei principi sanciti
dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo,
dalla Convenzione di Ginevra sullo
status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale
di New York sui diritti del fanciullo e dalla
Convenzione internazionale sulla protezione dei
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle
loro famiglie.
3. La Regione ispira la propria azione alla
garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi
e alla valorizzazione della consapevolezza
dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di
cittadino straniero immigrato.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione
attua e sostiene iniziative volte a:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio
da Stati non appartenenti all’Unione
europea, anche ai fini dell’inserimento
nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione
sul fenomeno dell’immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura
italiana e delle culture di provenienza degli
immigrati, al fine di attuare pienamente forme
di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami
degli immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere, anche ponendo in
essere attività di mediazione interculturale,
gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale, allo scopo di garantire pari opportunità
di accesso all’abitazione, al lavoro,
all’istruzione, alla formazione professionale,
alle agevolazioni connesse all’avvio di
attività autonome ed imprenditoriali, alle
prestazioni sanitarie ed assistenziali;
f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti
e di conoscenza dei doveri previsti dalle
Convenzioni internazionali in materia di diritti
dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed
italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni
di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca
conoscenza;
i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi
d’origine, nel rispetto delle competenze della
Regione in materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni
di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione degli immigrati
alla vita pubblica locale;
n) promuovere l’integrazione sociale, con particolare
attenzione ai processi di inserimento
rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili
ed in primo luogo a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo
dell’associazionismo, quale soggetto attivo
nei processi di integrazione sociale degli
immigrati;
p) garantire, nell’ambito delle proprie competenze,
la realizzazione di interventi di mediazione
interculturale rivolta ai detenuti
stranieri finalizzata a garantire pari opportunità
di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell’ambito delle proprie competenze,
percorsi di assistenza e tutela rivolti
a minori stranieri non accompagnati;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e
contrastare forme di razzismo o di discriminazione
a causa dell’origine etnica, geografica
o religiosa.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla
presente legge i seguenti soggetti, di seguito
denominati immigrati:
a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i
rifugiati e le loro famiglie, regolarmente
soggiornanti ai sensi della normativa vigente,
che risiedono o dimorano nel territorio
regionale;
b) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea presenti nel territorio regionale,
che si trovano nelle condizioni di cui agli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello
straniero);
c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della
conclusione del procedimento di regolarizzazione.
2. Gli interventi di cui alla presente legge si
estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi
del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri
non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda
generazione e alle vittime della tratta e
della riduzione in schiavitù.

Art. 3
(Consulta regionale sull’immigrazione)

1. È istituita presso la struttura organizzativa
regionale competente in materia di immigrazione
la Consulta regionale sull’immigrazione.
2. La Consulta è composta da:
a) l’assessore regionale competente o suo
delegato;
b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) regionale;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, designati a
livello regionale;
e) un rappresentante dell’Unione province italiane
(UPI) regionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
etniche iscritte al registro di cui all’articolo
9;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
multietniche iscritte al registro di
cui all’articolo 9, fino a un massimo di cinque;
h) un rappresentante delle associazioni di volontariato
impegnate nel settore dell’immigrazione,
iscritte al registro regionale del
volontariato, designato dalla Consulta di cui
all’articolo 7 della legge regionale 13 aprile
1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
i) un rappresentante per le imprese industriali,
agricole, artigiane, delle cooperative, del
commercio, del turismo e dei servizi, designato
congiuntamente dalle rispettive organizzazioni
maggiormente rappresentative a
livello nazionale; per associazioni maggiormente
rappresentative si intendono quelle
con il maggior numero di iscritti a livello
regionale;
j) il dirigente della struttura regionale competente
in materia di lavoro e formazione professionale
o suo delegato.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai
lavori della Consulta rappresentanti dell’Ufficio
scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di
altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti
posti in esame, senza diritto di voto.
4. La Consulta è costituita entro novanta giorni
dall’insediamento della Giunta regionale con
decreto del Presidente della Giunta medesima e
dura in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale richiede
agli enti e alle associazioni di cui al comma 2
le designazioni dei rappresentanti di rispettiva
competenza, che devono pervenire entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il
Presidente della Giunta regionale provvede, fatte
salve le successive integrazioni, alla nomina
della Consulta sulla base delle designazioni pervenute
e ne convoca la prima riunione.
6. I componenti che si dimettono o decadono
sono sostituiti con le stesse modalità previste
per la nomina.

Art. 4
(Organi e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta elegge al proprio interno il
Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i
rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2,
lettere f) e g).
2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la
presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni
sono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca la Consulta in sede
ordinaria almeno tre volte l’anno; in seduta straordinaria
su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti o del Comitato esecutivo.
4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo,
composto dal Presidente e dal Vicepresidente
della Consulta, nonché da cinque membri eletti
dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno
due scelti tra i rappresentanti di cui all’articolo 3,
comma 2, lettere f) e g).
5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto
dal Presidente della Consulta che stabilisce
anche l’ordine del giorno delle sedute. Il Comitato
esecutivo:
a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria
delle riunioni della Consulta, predispone
l’ordine del giorno e gli atti da portare
all’approvazione della Consulta;
b) esprime pareri in via d’urgenza sulle materie
di cui all’articolo 5, comma 1;
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli
enti locali, regionali e statali e con associazioni
interessate ai problemi dell’immigrazione;
d) collabora con il Presidente della Consulta
per l’applicazione e la realizzazione dei programmi
e delle iniziative previste dalla presente
legge.
6. La durata del Comitato coincide con quella
della Consulta.
7. La Consulta, per gli aspetti non previsti
dalla presente legge, approva, entro novanta
giorni dal suo insediamento, un regolamento per
disciplinare il proprio funzionamento e la propria
organizzazione interna.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e
del Comitato sono assicurate dal servizio regionale
competente in materia di immigrazione.
9. La partecipazione ai lavori della Consulta e
del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute e documentate
ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materie
di competenza regionale e ai componenti di
commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione
o operanti nell’ambito dell’amministrazione
regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta esercita compiti consultivi e
propositivi nei confronti della Giunta regionale e
in particolare:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura
del programma di cui all’articolo 6;
b) esprime su richiesta pareri in ordine alle
iniziative di settore afferenti alle aree
tematiche che interessano l’immigrazione e
formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi
e approfondimenti sull’immigrazione, sulle
condizioni di vita e di lavoro degli immigrati
e delle loro famiglie che risiedono nel territorio
regionale, finalizzate a promuovere
iniziative tendenti alla tutela e alla difesa
dei loro diritti e interessi, anche tenendo
conto della prospettiva di genere;
d) collabora con l’Osservatorio regionale per
le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno
migratorio, anche attraverso approfondimenti
e sessioni tematiche;
e) formula proposte di intervento presso il
Parlamento o il Governo per l’adozione di
opportuni provvedimenti per la tutela degli
immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti
di particolare importanza in materia
di immigrazione e di condizione giuridica
dello straniero sottoposti all’esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano o della Conferenza unificata
di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province
e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali);
g) propone l’adeguamento di leggi e provvedimenti
regionali in materia di immigrazione.
2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli
territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo
3, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

Art. 6
(Programmazione regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale approva
il piano regionale per l’integrazione degli immigrati
che definisce gli indirizzi relativi agli interventi
idonei a perseguire la loro integrazione
sociale. Il piano orienta la programmazione regionale
nei singoli settori e, tenendo conto delle
indicazioni contenute nel piano sociale regionale,
definisce le linee di indirizzo per la realizzazione
degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta ogni triennio
all’Assemblea legislativa la proposta di piano,
sentita la Consulta di cui all’articolo 3, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio dell’anno
di riferimento.
3. Il piano ha validità triennale e conserva
efficacia fino all’approvazione del nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in
parte anche prima della sua scadenza, ove si
renda necessario garantire idonea accoglienza
e protezione agli immigrati, in presenza di flussi
migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali
di natura bellica, economica o sociale.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di approvazione del bilancio, approva il programma
annuale degli interventi coordinandolo
con la restante programmazione di settore rivolta
agli immigrati.
6. Il programma di cui al comma 5 contiene i
criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi
in ambito sociale da finanziare ai sensi
dell’articolo 20. Il programma è approvato sentita
la Consulta di cui all’articolo 3 e la competente
Commissione assembleare.

Art. 7
(Attività dell’Osservatorio regionale
per le politiche sociali)

1. L’Osservatorio regionale per le politiche
sociali coordina e realizza, in particolare, attività
di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione,
al fine di:
a) monitorare l’evoluzione del fenomeno nelle
Marche;
b) fornire il necessario supporto conoscitivo
alla programmazione regionale di cui all’articolo
6;
c) valutare l’attuazione e gli esiti delle azioni
intraprese in materia dalla Regione e dagli
enti locali.
2. All’Osservatorio possono essere indirizzate
eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli
cittadini stranieri immigrati e da associazioni
operanti nelle materie previste dalla presente
legge.
3. Per le funzioni di cui al comma 1 l’Osservatorio
collabora con altri osservatori presenti sia a
livello nazionale che locale e valuta la possibilità
di promuovere la messa in rete delle banche dati
regionali, nel rispetto della normativa statale.

Art. 8
(Conferenza sull’immigrazione)

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni,
indice la Conferenza regionale sull’immigrazione,
quale momento di partecipazione, di confronto
e di proposte con le istituzioni e gli organismi
operanti nel settore, secondo le modalità
che verranno stabilite.

Art. 9
(Registro regionale
delle associazioni degli immigrati)

1. Presso la struttura regionale competente in
materia di immigrazione è istituito il registro regionale
delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per l’iscrizione al registro regionale.
3. L’iscrizione al registro è condizione per la
designazione dei rappresentanti di cui all’articolo
3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione
alle associazioni di contributi regionali.

Art. 10
(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)

1. La Regione riconosce e favorisce l’integrazione
degli immigrati nella comunità marchigiana,
per tutelare la loro identità culturale e valorizzare
il loro patrimonio d’origine.
2. Ai minori presenti sul territorio regionale
sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi
per l’infanzia, ai servizi scolastici e agli
interventi in materia di diritto allo studio previsti
dalla normativa regionale vigente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli
enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto
della normativa statale vigente, concorrono alla
realizzazione di azioni finalizzate all’educazione
interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l’abbandono
e la dispersione scolastica. In particolare,
la Regione promuove e sostiene:
a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori
ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale
ed anche all’inserimento nelle
scuole dell’obbligo;
b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza
della lingua e cultura d’origine;
c) iniziative e progetti di educazione interculturali
nel territorio, con particolare riguardo
nelle scuole;
d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
e) iniziative per l’affermazione delle pari opportunità;
f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive
volte a promuovere l’integrazione delle
diverse culture per favorire un clima di reciproca
comprensione e prevenire fenomeni
di discriminazione ed intolleranza razziale e
di xenofobia.

Art. 11
(Formazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale)

1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di
formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti
in materia.
2. La Regione programma specifici interventi
diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del
lavoro degli immigrati.
3. La Regione sostiene corsi per la formazione
e l’aggiornamento di mediatori interculturali,
rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni
operanti nel campo dell’immigrazione.
4. La Regione sostiene la formazione del
personale della scuola e degli operatori degli
enti locali che sono a contatto quotidiano con gli
immigrati attraverso il coordinamento di progetti
sull’educazione interculturale.

Art. 12
(Assistenza sanitaria)

1. La Regione, nel rispetto della normativa
statale vigente, assicura ai soggetti di cui all’articolo
2 e agli immigrati temporaneamente presenti
l’assistenza sanitaria e la fruizione delle
prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e
riabilitative presso le strutture del servizio sanitario
regionale nei limiti e con le modalità previsti
per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono
inoltre garantiti attraverso l’inserimento dei soggetti
di cui all’articolo 2 nelle campagne di
screening e prevenzione collettiva e di educazione
sanitaria.
3. La Regione assicura l’attuazione di specifici
interventi di promozione della salute per la
risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni
di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative
per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare
la capacità di lettura, interpretazione e comprensione
delle differenze culturali che investono
i concetti di salute, malattie e cura.
5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza
annuale alla Giunta regionale le modalità
attuative degli interventi previsti dal presente articolo,
con particolare riferimento all’impiego dei
servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori
iniziative intraprese per facilitare l’accesso ai
servizi e alle cure da parte degli immigrati.
6. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del
d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione regionale,
nell’ambito di programmi umanitari, d’intesa con
il Comune che realizza l’ospitalità, finanzia e
coordina gli enti del servizio sanitario regionale
autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta
specializzazione a favore di immigrati, con particolare
riguardo ai minori, provenienti dai Paesi
nei quali non esistono o non sono accessibili
competenze medico specialistiche per il trattamento
di specifiche patologie, in assenza di accordi
di reciprocità relativi all’assistenza.

Art. 13
(Difesa civica)

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell’attività
dei difensori civici degli enti locali, nonché
dell’Autorità di garanzia per il rispetto dei
diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale,
di cui alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23.

Art. 14
(Centri di accoglienza e centri servizi)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze,
ricorre ad ogni strumento riconosciutole
dall’ordinamento ed esercita ogni facoltà e
potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge
al fine di evitare la realizzazione nel territorio
regionale di centri di identificazione ed espulsione
o, comunque, di centri di detenzione per migranti,
nei quali lo stato di reclusione e la limitazione
delle libertà personali siano disposte al di
fuori del medesimo quadro di garanzie previsto
a tutela dei cittadini italiani.
2. I Comuni e le Comunità montane, anche
attraverso la programmazione degli ambiti territoriali
sociali e con il concorso della Regione,
promuovono e incentivano l’istituzione di:
a) centri di prima e seconda accoglienza, per
assistere, durante periodi limitati di tempo,
gli immigrati che si trovano in condizione di
disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio
dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
b) centri servizi, per fornire informazioni e
consulenza per il pieno godimento dei diritti
e l’adempimento dei doveri previsti dalla
legislazione vigente, per facilitare l’accesso
ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari,
l’inserimento lavorativo e scolastico e
per ospitare le attività delle associazioni
degli immigrati.
3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2,
i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi,
nei limiti previsti dalla normativa
statale vigente, con le organizzazioni senza scopo
di lucro che svolgono e promuovono attività
assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti
degli immigrati.
4. La Regione assicura il coordinamento dei
centri servizi di cui al comma 2, lettera b).
5. Le Province promuovono ed incentivano
l’istituzione di centri polivalenti provinciali, anche
autogestiti dalle associazioni degli immigrati
iscritti al registro di cui all’articolo 9, per assicurare
l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro e
l’agevolazione al rientro in patria dei cittadini
immigrati provenienti da Paesi non appartenenti
alla UE.

Art. 15
(Mediatori interculturali)

1. La Regione e gli enti locali valorizzano
l’attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione
dei bisogni degli utenti sia per l’ottenimento
di adeguate prestazioni finalizzate a garantire
pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo
le relazioni sociali tra persone e realtà
diverse.

Art. 16
(Diritto all’abitazione)

1. La Regione promuove azioni volte a garantire
ai destinatari della presente legge parità
di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.
2. Sono estesi agli immigrati, residenti nei
comuni della regione, i benefici previsti dalle
leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata,
per l’acquisto o il recupero della prima
casa, nonché per la partecipazione ai bandi di
concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia
sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa
vigente.

Art. 17
(Protezione sociale)

1. I destinatari della presente legge, vittime di
situazioni di violenza o di grave sfruttamento,
possono beneficiare di programmi di assistenza
e di integrazione sociale previsti dalla normativa
statale e regionale vigenti.
2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza,
di rieducazione e di inserimento sociolavorativo
per le persone vittime di abusi in collaborazione
con la rete di organismi pubblici e
privati che offrono risposte al problema della
tratta e dello sfruttamento.
3. La Regione, ai sensi dell’articolo 44, comma
12, del d.lgs. 286/1998, promuove la costituzione
di centri di assistenza legale per gli stranieri
vittime di discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni
di grave sfruttamento di cui al comma 1.

Art. 18
(Interventi per la tutela del diritto di asilo)

1. La Regione, d’intesa con gli uffici centrali o
periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove,
nell’ambito delle proprie competenze e
nel rispetto della normativa statale vigente, la
tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria
attraverso interventi di prima accoglienza e di
integrazione.

Art. 19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;
b) i commi 10 e 11 dell’articolo 43 della l.r. 23
marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria
2000).

Art. 20
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale
approva la deliberazione di cui all’articolo 9,
comma 2.
2. Entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione
di cui al comma 1, la struttura competente
in materia di immigrazione provvede alla
costituzione del registro regionale di cui all’articolo
9 e all’iscrizione nello stesso delle associazioni
già iscritte al registro di cui all’articolo 9
della l.r. 2/1998, previa verifica dei requisiti.
3. La Consulta di cui all’articolo 9 della l.r. 2/
1998 continua ad operare fino alla scadenza
della legislatura regionale in corso e comunque
fino alla successiva costituzione della Consulta
di cui all’articolo 3.
4. Il programma triennale regionale degli interventi,
adottato dall’Assemblea legislativa regionale
per gli anni 2007/2009 ai sensi dell’articolo
6 della l.r. 2/1998, conserva efficacia fino
all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo
6, comma 1.

Art. 21
(Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 23/2008)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 28
luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia
per il rispetto dei diritti di adulti e bambini –
Ombudsman regionale) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis – (Misure contro la discriminazione
dei cittadini stranieri immigrati).
1. L’Autorità svolge, ai sensi dell’articolo 44
del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e
supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni
dirette ed indirette per motivi razziali, etnici
e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica), nonché
delle situazioni di grave sfruttamento indicate
all’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Autorità:
a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti
discriminatori e si raccorda con la
rete dei difensori civici locali;
b) favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva
possibilità dei diritti di difesa in favore
di cittadini stranieri immigrati vittime di
discriminazione;
c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali e con le
reti di contrasto alla discriminazione presenti
nel territorio regionale;
d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie
attinenti la discriminazione in collaborazione
con l’Osservatorio regionale per
le politiche sociali;
e) supporta i cittadini stranieri immigrati per
l’attivazione dei servizi sociali e degli altri
servizi territoriali competenti a tutelare le
vittime di discriminazioni.”.

Art. 22
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzata per l’anno 2009
la spesa di euro 470.800,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è
stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto
degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal
comma 1 si provvede per l’anno 2009 mediante
impiego di quota parte delle somme già iscritte
nell’UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a
seguito dell’abrogazione della l.r. 2/1998.
4. Le somme occorrenti per il pagamento
delle spese di cui al comma 1 sono iscritte
nell’UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la
Giunta regionale istituisce ai fini della gestione
del Programma operativo annuale (POA).

IL PRESIDENTE
(Raffaele Bucciarelli)