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Matrimonio del richiedente asilo – Autorizzazione anche in assenza del nulla osta dal paese d’origine

a cura dell'Avv. Dario Belluccio

Con il decreto del 7 febbraio 2012, la seconda sezione civile del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, ha autorizzato l’Ufficiale di stato civile di un Comune ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio pur in assenza di nulla osta da parte del Paese di origine ed a seguito di rifiuto da parte del Comune stesso.
I ricorrenti, nel caso specifico, sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

L’interesse per la pronuncia nasce dal vuoto normativo che circonda tale tipologia di permessi di soggiorno in relazione alla possibilità di contrarre matrimonio in assenza di nulla osta da parte del paese di origine, come previsto dall’art. 116 c.c..
Come noto, in caso di titolari di protezione internazionale nella forma piena del riconoscimento dello status di rifugiato, il nulla osta è sostituito da una certificazione dell’UNHCR.
Non altrettanto avviene per i titolari di protezione sussidiaria, ovvero per i richiedenti protezione, motivo per il quale – a fronte del rifiuto da parte del Comune e del timore dei ricorrenti di rivolgersi alle autorità del proprio paese – si è dovuto ricorrere all’Autorità giudiziaria ex art. 98 c.c.

Tra l’altro il Collegio barese rileva che “…asilo e protezione sussidiaria appaiono quindi, ai fini del presente ricorso, posizioni assimilabili, ma ingiustificatamente trattate in modo disomogeneo sotto il profilo sopra menzionato della certificazione necessaria per contrarre matrimonio; il perdurare della situazione determinatasi, pone, in concreto, un illegittimo ostacolo al diritto inviolabile di costituire una famiglia, attraverso matrimonio liberamente contratto (artt. 29, 30, 31 cost.)…”.

Se ritenete utile la pubblicazione del provvedimento su siti o riviste vi chiedo solo di oscurare i nomi delle parti del giudizio.

Decreto del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2012