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Matrimonio per procura: come fare?

La fattispecie del matrimonio per procura è regolata dall’art. 144 cc. In particolare il secondo comma del suddetto articolo prevede che “la celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in Camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero”.

Tale norma deve essere letta alla luce di quanto dispone l’art. 14, primo e secondo comma, delle legge Consolare (D.P.R. 5.1.1967 n°200), secondo cui “Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei due nubendi (n.d.r.: o promessi sposi) risieda fuori dello stato in cui ha sede l’ufficio consolare.

Dunque il matrimonio per procura non può essere celebrato quando il nubendo assente risieda in Italia”.

Il combinato disposto delle norme citate porta, dunque, a concludere che nel caso di specie il matrimonio per procura non potrà essere celebrato presso il consolato italiano di Ankara in Turchia, e proprio perché uno dei due nubendi risiede in Italia.
Tale matrimonio potrà eventualmente essere celebrato in Italia, seguendo il percorso indicato dall’art. 144 cc.

Sarà pertanto necessario adire il Tribunale nella cui circoscrizione risiede il cittadino curdo rifugiato politico, ovvero quello di XX, al fine di richiedere l’accertamento dei gravi motivi di cui al secondo comma dell’art. 144 cc.. I gravi motivi, ovviamente, sono rappresentati dal pericolo già accertato –poiché trattasi di rifugiato riconosciuto come tale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951—di persecuzione nel caso di rientro in patria.
Ottenuta, così, l’autorizzazione del Tribunale suddetto, si seguirà il normale iter richiesto dalla legge per la celebrazione del matrimonio, mediante procura, in Italia.

D’altro canto, la nubenda attualmente in Turchia, dovrà rilasciare una procura, per atto pubblico, a contrarre matrimonio con una persona precisamente determinata. Tale procura potrà essere ricevuta direttamente dalla cancelleria dell’ufficio consolare italiano, il quale dovrà collaborare con le autorità italiane anche ai fini degli adempimenti connessi alle pubblicazioni del matrimonio, da effettuarsi anche nella circoscrizione consolare.
La nubenda presente in Turchia, dovrà, inoltre, farsi rilasciare dalla autorità turche tutti i documenti necessari per la celebrazione del matrimonio: oltre al passaporto, servono due certificati, il nulla-osta al matrimonio (certificato in base al quale le autorità locali competenti attestano che non vi sono impedimenti al matrimonio) e il certificato di nascita, che dovranno poi necessariamente essere legalizzati, così come previsto dall’art. 2, comma 2, Regolamento d’attuazione D.P.R. 394/99, presso l’ufficio consolare italiano di Ankara.

Va sottolineato che la procura rilasciata per atto pubblico ha una validità massima di 180 giorni.
In altre parole, il futuro sposo non potrà, per quanto sopra esposto, rilasciare una procura dall’Italia per farsi rappresentare in Turchia e lì procedere alla celebrazione di matrimonio con l’attuale fidanzata; tuttavia si può fare l’esatto contrario: la fidanzata potrà formalizzare una procura presso la Cancelleria del Consolato italiano in Turchia per farsi rappresentare nella celebrazione del matrimonio presso il comune di residenza del futuro marito. Ciò, fermo restando che la signora dovrà preparare e far legalizzare dal Consolato Italiano i citati documenti (nullaosta, certificato di nascita e carta di identità), mentre il futuro marito (esentato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 dal produrre qualsiasi certificazione delle Autorità del proprio paese), dovrà provvedere a richiedere preventivamente l’autorizzazione del Tribunale del luogo in cui risiede.