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Messaggio INPS del 18/02/2008 n. 004090

Cittadino straniero ammesso allo “Status di protezione sussidiaria” – accesso all’assegno sociale e alle provvidenze d’invalidità civile.

Con il messaggio n. 2226 del 29.1.2008, sono state fornite informazioni,
sull’introduzione nel nostro ordinamento dello “Status di protezione sussidiaria”
previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante
norme minime di protezione internazionale.

Sono ammessi a beneficiare della predetta norma i cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione Europea, ovvero apolidi, pur non nelle condizioni per il
riconoscimento della qualifica di rifugiato politico, nei cui confronti è accertato il
rischio effettivo di subire un grave danno, con il ritorno nel paese di origine.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria viene rilasciato un “ permesso di
soggiorno per protezione sussidiaria” che ha validità triennale e consente di
godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani in materia di
assistenza sociale e sanitaria.

Pertanto, al pari dei rifugiati politici, al cittadino straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del predetto permesso di soggiorno, è
riconosciuto il diritto all’assegno sociale e alle provvidenze d’invalidità civile
.

Sono ammessi a godere degli stessi diritti del titolare dello status di protezione
sussidiaria anche i familiari, componenti il nucleo familiare già costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale e comprensivo del coniuge e dei figli minori a
carico.