Accogliendo la richiesta di protezione sussidiaria il giudice del Tribunale di Genova oltre ai riferimenti di legge per la concessione dello status di rifugiato, evidenzia come sotto il profilo probatorio la giurispudenza di leggitimità (Cass.Pen. 32685/2010) e la Corte Europea per i diritti dell’Uomo (CEDU 28.2.2008 RIC. N. 37201 Saadi c. Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Right Watch.
– Scarica l’ordinanza: