La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13.06.2018, ha riformato il provvedimento emanato dal Tribunale di Venezia, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/1998 per il cittadino nigeriano giunto in Italia nel giugno 2015.
I Giudici della Corte hanno concesso la protezione umanitaria per motivi di salute.
L’appellante è infatti affetto da una grave malattia, documentata attraverso attendibili certificati medici; i giudici ritengono che se il richiedente facesse ritorno in patria non avrebbe la possibilità, per motivi economici e per la situazione del welfare in Nigeria, di accedere alle cure, e si troverebbe quindi in una ingiustificabile situazione di vulnerabilità.
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Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1640 del 13 giugno 2018