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Nigeria – La legislazione estremamente limitativa dei diritti delle persone LGBT giustifica la protezione sussidiaria

Tribunale di Palermo, ordinanza del 31 maggio 2017

Pubblichiamo un’ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un richiedente asilo nigeriano.
Il ricorrente, nel corso della sua audizione innanzi la Commissione territoriale, dichiarava di essere fuggito dal proprio paese di origine perché arrestato e condannato per omosessualità e che era fuggito dalla prigione ove era detenuto approfittando di un ammutinamento.
La Commissione territoriale, ritenendo il racconto non credibile e non ravvisando gli elementi previsti dalla legge, rigettava la domanda di asilo non riconoscendo alcuna forma di protezione.

Il Giudice esaminati gli atti di causa ha ritenuto, invece, il racconto del ricorrente “plausibile e sufficientemente circostanziato nonché suffragato da elementi che ne confermano l’attendibilità, emersa anche nell’audizione personale svolta nel corso del presente giudizio; la stessa Commissione ha evidenziato che risulta realmente avvenuto l’ammutinamento nella prigione di Olakuta, cui fa riferimento il ricorrente, e la documentazione prodotta, in particolare la certificazione della polizia di Ondo State, appare realistica”.

Inoltre ha rilevato che in Nigeria, come si ricava da molteplici fonti (v. fra le tante rapporti Amnesty www.refworld.org), con l’entrata in vigore, a gennaio 2014, della legge “Same-sex Marriage Prohibition Act”, che vieta le unioni e i matrimoni gay, le manifestazioni d’affetto in pubblico fra omosessuali, la registrazione e il sostegno delle associazioni per i diritti dei LGBT e che punisce tali fatti con pene dai 10 ai 14 anni di carcere, esiste una legislazione estremamente limitativa dei diritti delle persone LGBT.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 31 maggio 2017