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Nigeria – Protezione sussidiaria alla richiedente: nel paese violenza generalizzata e diffusa

Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 17 gennaio 2018

Photo credit: Tommaso Gandini

L’ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 17.1.18 riconosce ad una cittadina nigeriana del Cross River State, sud Nigeria, la protezione sussidiaria stante la situazione politica della Nigeria sia caratterizzata da un clima di violenza indiscriminata e generalizzata, ascrivibile principalmente alle tensioni a sfondo religioso causate dagli attacchi terroristici del gruppo Boko Haram.

Secondo il Tribunale, infatti, “è proprio la considerazione della situazione politica della Nigeria al momento dell’adozione di siffatto provvedimento giurisdizionale a indurre questo Giudice ad affermare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, D. Lgs. n. 251/2007.

Le predette situazioni sembrano coinvolgere sostanzialmente tutto il paese e dimostrano il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. In tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti. Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza“.

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Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 17 gennaio 2018