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Nigeria – Protezione umanitaria al richiedente. La Commissione ostaggio della retorica sui “migranti economici”?

Tribunale di Genova, ordinanza del 16 settembre 2016

Un’altra ordinanza del Tribunale di Genova dalla quale emerge come i richiedenti asilo provenienti dalla Nigeria siano considerati sommariamente dei “migranti economici” senza un attento approfondimento della storia personale, delle condizione socio politiche del Paese d’origine e del percorso d’inclusione sociale intrapreso in Italia. La Commissione territoriale aveva respinto la richiesta di protezione internazionale del richiedente motivando la decisione dell’allontanamento dalla Nigeria per “una questione economica“.
In realtà le motivazioni che hanno determinato la migrazione sono derivate da un episodio specifico occorso al richiedente, infatti in sede di Tribunale le sue dichiarazioni sono risultate “coerenti e plausibili e neppure in contrasto con le informazioni generali relative alla Nigeria, paese ove le violenze e le uccisioni sono assai diffuse (anche a prescindere dalle reiterate iniziative delittuose del gruppo terroristico di Boko Haram) “.
Il Giudice ha perciò considerato che “in caso di rientro nel paese d’origine il ricorrente verserebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali“, considerando inoltre che “il richiedente ha intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale come emerge dai documenti prodotti dal difensore“.
In virtù di questi aspetti il Giudice, ribaltando il provvedimento della Commissione, riconosce i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 16 settembre 2016