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Nigeria – Protezione umanitaria al richiedente asilo in virtù della sua giovane età e del percorso d’integrazione avviato

Tribunale di Palermo, ordinanza del 3 novembre 2016

Il Tribunale di Palermo, mediante la presente ordinanza, ha ritenuto che l’avvio di un percorso d’integrazione e la vigenza di un rapporto di lavoro (elemento, questo, che costituisce un impedimento oggettivo al rimpatrio), valutati congiuntamente alla giovane età del richiedente asilo nigeriano ed alla mancanza di riferimenti familiari nel suo Paese, comportano la sussistenza di “seri motivi” al fine del rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/98.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 3 novembre 2016