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Nigeria. Protezione umanitaria per tutelare il richiedente da una situazione di vulnerabilità e di possibili vendette private

Due ordinanze del Tribunale di Genova

Due ordinanze del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione umanitaria a cittadini nigeriani che in caso di rientro nel paese d’origine potrebbero essere vittime del “sistema di vendette”. Le sentenze sono particolarmente interessanti perché trattano in modo articolato il complesso quadro normativo e giurisprudenziale del diritto d’asilo, fornendo degli elementi utili in materia di tutela umanitaria, in contrasto con le motivazioni adottate nei provvedimenti di diniego dalla Commissione Territoriale.

Il Giudice ha ritenuto “che sussistano, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria. E, infatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (si v. Cass. 1 luglio 2014, n. 22114), tale misura protettiva deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere la quale può sussistere in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato” (così ad es. Cass., 27 ottobre 2015, n. 21903).”

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Tribunale di Genova, ordinanza del 9 agosto 2016

Tribunale di Genova, ordinanza del 2 settembre 2016