L’art.32 del D.lgs. n.286/1998 disciplina, tra le altre cose, il rilascio del titolo di soggiorno al minore straniero non accompagnato che abbia raggiunto la maggiore età.
Dopo una serie di modifiche che, nel corso del tempo, a seguito dei molteplici pronunciamenti giurisprudenziali o dei diversi orientamenti ministeriali e governativi, hanno allargato o ristretto le maglie del disposto normativo e della sua applicazione, la vigente versione dell’art.32 prevede che ai minori stranieri non accompagnati sottoposti a tutela o affidati ai sensi dell’art.2 della legge 184/1983 (affidamento del minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo) sia rilasciato al compimento della maggiore età un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Nonostante i chiarimenti interpretativi offerti dalla giurisprudenza amministrativa, continuano a verificarsi casi di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno basati sulla mancata produzione da parte dell’istante del parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Con la sentenza che proponiamo il TAR per l’Emilia Romagna ribadisce che l’interlocuzione con il Comitato per i minori stranieri e l’acquisizione del relativo parere, non è un’attività che grava sul neo-maggiorenne che richiede il rilascio del permesso di soggiorno: tale attività è di esclusiva competenza della pubblica amministrazione. Il rifiuto del titolo di soggiorno basato sulla mancata allegazione da parte dell’istante del parere del Comitato per i minori stranieri è, pertanto, illegittimo.
Avv. Paolo Cognini
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