Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

O.P.C.M. n. 3965 del 21 settembre 2011

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (11A12593)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace
contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel
territorio nazionale;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: “Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche’ per il
contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea”, l’art. 17 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3925 del 23 febbraio 2011,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933 del 13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011 e
n. 3962 del 6 settembre 2011;
Visto l’accordo tra il Ministro dell’interno della Repubblica
Italiana ed il Ministro dell’interno della Repubblica Tunisina del 5
aprile 2011;
Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante Generale del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera;
Vista la nota del 31 agosto 2011 del Ministero dell’interno –
Gabinetto del Ministro;
Viste le note del 20 luglio e 10 settembre 2011 dell’Ufficio
legislativo del Ministero della difesa;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane
n.77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell’art. 5,
comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attivita’ di cui all’art. 1 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011,
si provvede nel limite di euro 45.740.000,00, a carico delle risorse
di cui all’art. 8, da assegnare al Ministero dell’interno.

Art. 2

1. Al fine di ampliare la rete del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all’art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell’interno, e’
autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies e del
decreto del Ministro dell’interno in data 22 luglio 2008, ad
incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettivita’ delle strutture
di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario
agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, il Ministero dell’interno
provvede sulla base delle disponibilita’ manifestate attraverso le
domande presentate dagli enti locali per la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, nei limiti dello
stanziamento per l’anno 2011, ferma restando la necessaria
rendicontazione.
3. Ai fini della proroga delle convenzioni e dell’adeguamento dei
centri di accoglienza e’ stanziato l’importo di 46.000.000,00 di
euro.
4. Agli oneri derivati dai commi 1 e 3, quantificati in 55.000.000
di euro, si provvede a carico delle risorse di cui all’art. 8, da
assegnare al Ministero dell’interno.

Art. 3

1. Per assicurare nel periodo luglio – dicembre 2011 il
rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampedusa
e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico
sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi
migratori in atto, e’ autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle
risorse di cui all’art. 8, da assegnare al Ministero della difesa.

Art. 4

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione
dell’accordo tra il Ministro dell’interno della Repubblica Italiana
ed il Ministro dell’interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile
2011, si provvede nel limite di euro 38.000.000,00 a carico delle
risorse di cui all’art. 8, da assegnare al Ministero dell’interno.

Art. 5

1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti
dall’emergenza umanitaria in atto nel territorio nazionale e’
assegnata al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera la
somma di euro 6.125.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle
risorse di cui all’art. 8.

Art. 6

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attivita’
del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011,
fino al 31 dicembre 2011, e’ autorizzata la spesa di euro 77.885.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle
risorse di cui all”art. 8, che verranno trasferite al Fondo della
protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile
in regime di contabilita’ ordinaria.

Art. 7

1. Dopo il comma 11 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive
modificazioni e’ aggiunto il seguente: “12. Per consentire
l’espletamento delle attivita’ di cui ai commi 3, 4 e 5, ai Soggetti
attuatori sono attribuiti i seguenti importi giornalieri: euro 350
per ogni Regione, euro 0,80 per migrante oltre la soglia di 200
migranti accolti ed euro 350 per i centri di accoglienza di
Campochiaro, Manduria e Mineo. Le predette risorse possono essere
utilizzate dai Soggetti attuatori, previo assenso dei Presidenti
delle Regioni competenti, per tutti gli oneri di gestione delle
strutture dei medesimi, ivi compresi per la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa
vigente, fino al termine dello stato d’emergenza. Le predette risorse
sono inoltre destinate a remunerare le prestazioni di lavoro
straordinario richieste ai dipendenti delle Regioni, Province e
Comuni per l’assistenza ai migranti, effettuate in deroga alle
disposizioni vigenti e nel limite delle risorse disponibili.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati dal 13 aprile 2011
al 31 agosto 2011 in euro 3.000.000,00 e dal 1 settembre 2011 al 31
dicembre 2011 in euro 2.850.000,00 si provvede a carico delle risorse
di cui all’art. 8, che verranno trasferite al Fondo della protezione
civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime
di contabilita’ ordinaria.
3. Il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 provvede al
trasferimento delle risorse di cui al presente articolo sulla base di
un riscontro di natura amministrativo-contabile della documentazione
trasmessa dai Soggetti attuatori a supporto delle richieste dei
fondi.

Art. 8

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati
complessivamente in euro 230.000.000,00 si fa fronte a carico del
Fondo nazionale della protezione civile con le modalita’ di cui
all’art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente: Berlusconi