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Omissioni contributive del datore di lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 600 dell’8 febbraio 2017

Un’interessante pronuncia relativo al diritto al rinnovo del pds per motivi di lavoro in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Con ordinanza n. 600/2017 dell’8 febbraio 2017 il Tar Lazio ha accolto la sospensiva di un decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso per difetto dei requisiti reddituali.

Il provvedimento di rigetto si basava su “verifiche effettuate d’ufficio sulla posizione anagrafica INPS e UNILAV” del ricorrente dalle quali sarebbe emerso che lo stesso “ha avuto un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale”.

La Questura di Roma aveva ritenuto non solo non concedibile il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro ma ha altresì ritenuto di non poter concedere il permesso per attesa occupazione (omettendo di motivare sul punto).

In realtà il ricorrente aveva sempre lavorato e, solo in occasione del rinnovo del titolo di soggiorno, aveva scoperto che il datore di lavoro aveva omesso di versare i dovuti contributi. La prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro era stata fornita con la produzione di ben due contratti di assunzione a tempo indeterminato (e relative comunicazioni Unilav) nel 2014 e 2015

In ogni caso, successivamente all’emissione del decreto di rigetto, il lavoratore ha sottoscritto un atto di transazione con il datore di lavoro e ha pertanto proposto una istanza di riesame alla questura di Roma chiedendo di provvedere alla luce del fatto nuovo e sopravvenuto. Inopinatamente la Questura di Roma rigettava l’istanza di riesame asserendo laconicamente che “il procedimento amministrativo in argomento risulta correttamente definito”.

Il Tar ha accolto la tesi difensiva secondo cui l’omissione contributiva di un soggetto terzo (il/i datore/i di lavoro) non può comportare effetti negativi sul rinnovo del titolo del permesso di soggiorno se il lavoratore fornisce la prova di aver percepito redditi da lavoro. Si legge nel provvedimento: “Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, avendo il ricorrente documentato l’atto di transazione, e i versamenti parziali di quanto sulla base dello stesso dovuto, da cui risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal gennaio 2014 e la percezione del relativo reddito… Accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente

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T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 600 dell’8 febbraio 2017