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Ordinanza del TAR Veneto n. 653 del 18 dicembre 2014

Ordinanza anti-ebola del Sindaco di Padova - Non esistono i presupposti di contingibilità ed urgenza per l'emanazione dell'atto: nessuna emergenza, tantomeno una emergenza locale

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N. 00653/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01630/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2014, proposto da:

Razzismo Stop, Associazione per Gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – Asgi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanna Berti, Fabio Corvaja, Marco Ferrero e Marco Paggi, con domicilio eletto presso Fabrizio Ippolito D’Avino in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, Paola Munari e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia – Mestre, Calle del Sale, 33;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza del sindaco di Padova del 17.10.2014 n. 42 del Registro delle ordinanze, pubblicata all’Albo Pretorio “ON LINE”, che prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonchè l’obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori G. Berti, F. Corvaja e M. Ferrero per la parte ricorrente, M. Lotto per il Comune di Padova e l’avvocato dello Stato Greco per il Ministero dell’Interno;

Considerato:

– che in relazione alle censure proposte sembra sussistere la legittimazione al ricorso in capo alle Associazioni ricorrenti (cfr. Ord. Tar Veneto, Sez. III, 22 marzo 2010, n. 40);

– che i presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un’emergenza sanitaria costituiscono l’imprescindibile fondamento dell’esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. Corte Costituzionale 7 aprile 2011, n. 115);

– che il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un’emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza (dalla documentazione versata in atti allo stato attuale risulta da escludere la sussistenza di un’emergenza sanitaria: cfr. il protocollo per la gestione della malattia da virus Ebola redatto dall’Ulss n. 16 di Padova di cui al doc. 16 allegato al ricorso);

– che anche le argomentazioni contenute nella memoria del Comune (cfr. pagg. 19 e 20 della memoria del 12 dicembre 2014) circa l’esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l’ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno già presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalità della popolazione residente;

– che, come dedotto nel ricorso, sussiste il requisito del periculm in mora perché l’ordinanza è rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e ciò, oltre a costituire una limitazione all’esercizio delle misure che devono essere adottate dal Prefetto ai sensi degli artt. 5 e 6 del Dlgs. 30 maggio 2005, n. 140, integra una misura che, essendo stata adottata in mancanza di un’emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilità ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione;

– che sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono tuttavia essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione

– accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;

– fissa la trattazione della causa l’udienza di merito del 20 maggio 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)