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Ordinanza del Tribunale di Padova sui ricongiungimenti familiari

Si tratta dell’ ordinanza emessa dal Tribunale di Padova (Sezione distaccata di Cittadella) in data 28 luglio 2003, relativa ad una questione di estrema attualità ovvero i ricongiungimenti familiari. Si premette che, come già precisato nei mesi precedenti, le modifiche introdotte dalla legge Bossi – Fini (art. 23, L. 30 luglio 2002, n. 189) hanno notevolmente diminuito le possibilità di utilizzare tale istituto. In particolare, relativamente alla situazione dei genitori a carico degli immigrati, l’art. 29, comma 1, lett. c) del T.U. sull’Immigrazione, dispone che il ricongiungimento con gli stessi possa essere chiesto “qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati a loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute” (lettera modificata dall’art. 23, comma 1, lett. a) della Bossi – Fini). Dalle condizioni estremamente restrittive stabilite dalla disposizione appena citata, discende che genitori sono quasi sempre esclusi dal ricongiungimento.

Si evidenzia che, precedentemente l’entrata in vigore della nuova legge (l’art. 29, comma 1 lett. c), del T.U. prevedeva che potessero beneficiare del ricongiungimento i “genitori a carico”) molte persone avevano chiesto l’autorizzazione al ricongiungimento familiare per uno o entrambi i genitori, ed ora si vedono dare una risposta negativa perché basata sulle condizioni restrittive come sopra precisate.

Il Tribunale di Padova, con l’ordinanza in oggetto, precisa un principio importante ovvero quello per cui si applica la normativa vigente al momento in cui si instaura il procedimento amministrativo. Pertanto i cittadini stranieri che hanno ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore dei genitori precedentemente l’entrata in vigore della Bossi – Fini, hanno il diritto di veder rispettato tale principio, nonostante i tempi della burocrazia richiedano un’ attesa lunghissima. Ne discende che deve essere perfezionato il rilascio del visto per ricongiungimento familiare nei confronti dei genitori a carico del cittadino richiedente, anche se la nuova legge prevede in tal senso condizioni più restrittive.

Come abbiamo già evidenziato in svariate altre occasioni, l’applicazione e la corretta interpretazione della normativa può essere affermata e divulgata soltanto se i diretti interessati esercitano i loro diritti sottoponendoli all’interpretazione della magistratura. L’ ordinanza citata, infatti, apre la strada ad altri procedimenti analoghi ed il merito di ciò deve essere riconosciuto non solo al magistrato che ha correttamente interpretato la legge, ma anche al cittadino straniero che ha promosso il ricorso.