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Sanatoria 2012 – I contributi vanno corrisposti per 6 mesi quando il rigetto è imputabile al datore di lavoro

Sulla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro - parere dell’Avvocatura dello Stato

Il comma 11 bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recentemente introdotto dall’art. 9, co. 10 decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni in legge n. 99/2013, ha espressamente previsto il diritto del lavoratore straniero al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione nei casi in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro pregresso, oltre che della presenza in Italia del lavoratore straniero al 31 dicembre 2011.

Riguardo la verifica della sussistenza del rapporto di lavoro pregresso, il legislatore espressamente rinvia alla dimostrazione del pagamento delle somme di cui al comma 5 della norma in parola, ovverosia il “pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi”, oltre che il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro. Ciò che è precisato anche con la circolare ministeriale n.4417 del 10.7.2013 http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_07_11_circolare_congiunta_10_luglio_2013_chiarimenti_procedura_emersione.pdf

In questo senso è evidente la volontà del legislatore che è quella non solo di tutelare i lavoratori destinatari della regolarizzazione dalle conseguenze di carenze e/o inadempienze a loro non imputabili, ma di garantire a tutti i lavoratori stranieri parità di trattamento, prevedendo, anche in caso di procedura di emersione, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione al lavoratore che perda il lavoro, giusta modifica apportata all’art. 22, co. 11 TU 286/98 con l’art. 4 della legge 92/2013, in attuazione della Convenzione OIL 143/75, come previsto dall’art. 2, co. 3 TU 286/98.

Nonostante la chiarezza della norma, oltre che della sua ratio, all’atto dell’esame delle istanze di riesame e di annullamento in autotutela proposte dai lavoratori stranieri a seguito della recente modifica normativa, sono state rilevate sul punto prassi difformi da parte degli Sportelli Unici, alla luce delle quali l’associazione NAGA ha proposto al Ministero dell’interno un quesito sull’esatta interpretazione del comma 11 bis dell’art. 5 dlgs. n. 109/2012, in particolare nella parte in cui esso richiede la verifica della sussistenza del rapporto di lavoro.

L’Avvocatura dello Stato, con parere del 12 marzo 2014, interpretando letteralmente la norma in parola, ha confermato che per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore è necessaria la verifica del pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi (comma 5 dell’art. 5 dlgs. 109/2012), oltre che del contributo forfetario di 1000 euro e della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011.