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Pakistan. Il Tribunale riconosce la protezione sussidiaria al richiedente ritenuto non credibile dalla Commissione

Tribunale di Genova, ordinanza del 28 settembre 2016

Foto di Angelo Aprile

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino del Pakistan.
La vicenda è emblematica del diverso modo in cui viene considerata la storia del richiedente visto che la Commissione Territoriale nella motivazione del diniego ha messo in dubbio la credibilità. “Le dichiarazioni del richiedente in merito agli episodi e ai motivi per cui avrebbe lasciato il proprio paese appaiono inficiate nella loro credibilità perché incoerenti“, quindi sottolineando le contraddizioni in cui è incorso il ricorrente.
Il Giudice ha invece ritenuto il racconto del richiedente “sufficientemente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso“, aggiungendo che la versione dei fatti fornita durante l’udienza in Tribunale è la stessa che il richiedente aveva fornito in sede di audizione alla Commissione. Le dichiarazioni sono state considerate “coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre“.
Il richiedente si è infatti forzatamente allontanato dal suo paese a seguito delle aggressioni e gravi minacce subite da un gruppo terroristico, minacce che ancora oggi subisce la sua famiglia rimasta in Pakistan.
Nell’ordinanza, in netto contrasto con il parere della Commissione, si legge che “tale coerente, esaustiva e congrua ricostruzione dei fatti deve essere considerata del tutto credibile, essendo risultata evidente anche la sofferenza manifestata dal ricorrente, il quale si è visto costretto a lasciare il suo paese anche dovendo affrontare tale sofferenza del dividersi dai suoi cari, genitori, moglie e figli, proprio per la serietà e gravità del rischio temuto […] Le dichiarazioni sono plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine […] il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna apprezzabile protezione o tutela rispetto alla predetta concreta minaccia alla sua vita“.
Appurato dai rapporti della Farnesina (il più recente è del 31.8.2016) e di Amnesty International come la situazione di sicurezza in Pakistan “rimane particolarmente precaria” e che lo “stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad, ma soprattutto a Karachi, Lahore ed altre principali città del Paese dove anche recentemente si sono verificati sanguinosi atti terroristici che hanno colpito zone pubbliche“, il Giudice ha ritenuto sussistere per il cittadino straniero il rischio effettivo di subire un grave danno qualora questi dovesse subire il rimpatrio nel Paese d’origine.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 28 settembre 2016