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Pakistan – Il conflitto religioso non contrastato dallo Stato impone il riconoscimento della protezione sussidiaria

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 756 dell'1 dicembre 2016

La Corte d’Appello di Trieste riconosce la protezione sussidiaria a cittadino pachistano di religione musulmano sciita proveniente dalla regione del Punjab.

Il Collegio ricostruisce, grazie alle informazioni COI richieste alla Commissione Nazionale Asilo, il grave conflitto esistente in Punjab tra le diverse sette integraliste sciite e quelle opposte sunnite, al quale l’autorità statale non sa fornire adeguata protezione: tale lotta intestina è stata presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria in capo al richiedente sciita, proprio in ragione del suo credo.

Nella sentenza viene ricordato un importante principio di diritto in ordine all’onere della prova in materia di protezione internazionale: “La vicenda personale dell’appellante è centrale rispetto alla predetta indagine (la collaborazione dell’organo giudicante nella ricerca dei fatti rilevanti per decidere della domanda di protezione internazionale N.D.R) che non può essere condotta attraverso i normali canoni della prova processuale, come. nell’ordinanza impugnata, ma deve essere indirizzato, sotto il profilo soggettivo, alla valutazione degli sforzi compiuti dal richiedete per provare la narrazione; mentre, sotto il profilo oggettivo, alla ricerca delle fonti, dalle quali evincere se la situazione sociale dell’area del Paese da cui proviene l’asilante giustifichi un giudizio di verosimiglianza del narrato e di serietà e attualità del pericolo paventato dal richiedente protezione“.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 756 dell’1 dicembre 2016