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Pakistan – La condizione di pericolosa e minacciosa instabilità del Paese giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Ancona, ordinanza del 2 dicembre 2017

Il Tribunale di Ancona riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo del Pakistan.
Secondo il Giudice sussistono le condizioni per l’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari “atteso che dal complesso della situazione innanzi descritta non può che evincersi una condizione di pericolosa e minacciosa instabilità del Paese che rende il ricorrente sicuramente vulnerabile in caso di forzato rientro e che giustifica un provvedimento provvisorio di accoglimento a sua tutela per la protezione umanitaria derivante dalla instabilità del Paese tale da non giustificare la protezione sussidiaria“.

Nell’ordinanza, inoltre, si ribadisce l’orientamento dei Tribunali italiani nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dal Pakistan “orientamenti diversi e diffusi che, tuttavia, sono tali solo con riferimento alla modulazione del tipo di protezione accordata, visto che sostanzialmente convergono sulla necessità della stessa (ad es. Corte di Appello di Ancona n. 588 del 20 aprile 2017; Corte Appello Trieste n. 762/16 del 6 dicembre 2016; Corte Appello Campobasso n. 187/16 dell’11 gennaio 2017, Tribunale di Venezia del 10 gennaio 2017, Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2017; Tribunale di Lecce del 20 febbraio 2017, Tribunale de L’Aquila del 13 marzo 2017, Tribunale di Genova del 20 ottobre 2016; Tribunale di Salerno del 20 marzo 2017. Per una rassegna giurisprudenziale più completa vds. anche http://www.meltingpot.org/+-Pakistan-+.html).

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Tribunale di Ancona, ordinanza del 2 dicembre 2017