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Pakistan – La situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nella regione di provenienza giustifica la protezione sussidiaria a favore dei richiedenti asilo

Due ordinanze del Tribunale di Venezia del 23 e 24 aprile 2018

Con le recenti ordinanze che si allegano, il Tribunale di Venezia ha posto l’attenzione su due aspetti particolarmente significativi: la regione del Punjab vive una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata e l’inserimento socio lavorativo del ricorrente deve essere valutato e valorizzato nell’ottica del riconoscimento di un permesso di soggiorno.

Il Giudice, infatti, scrive che “il ricorrente è originario di Jhelum, una città posta nella provincia settentrionale del Punjab e dalle informazioni acquisite riguardo alla situazione in detta regione dall’Easo, che riporta i dati aggiornati al 2015 ed il numero di attentati e di morti che hanno riguardato civili, risulta, secondo il rapporto 2014 del Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), che sono stati compiuti 1.206 attentati terroristici ad opera di gruppi militari, nazionalisti e gruppi settari, mentre dai dati SATP (South Asia Terrori sm Porta4 N.d.R.), i morti per violenza terroristica sono stati nello stesso periodo 5.496, numero che viene indicato, invece, in 7.650 dal CRSS (Centre for Research and Sacuruty Studies, N.d.R.).

Il PIPS enuclea per ogni provincia il numero di attentati terroristici ed ha registrato un sensibile aumento del numero di attentati e di morti proprio nel Punjab.
Secondo l’ “Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD)” (http://wwwecoi.net/pakistan) nel corso del 2015 ci sono stati 347 attacchi che hanno ucciso 165 persone.
Il 27.3.2016, risulta un tragico attentato al parco giochi di Lahore, secondo cui si sono verificate 74 morti, tra cui bambini, e 370 feriti.

Alla luce di tali risultanze e della presumibile situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata che vige nella detta regione, si ritiene che sussista un fondato rischio per i civili di subire gravi minacce alla vita ed alla salute.
Sussistono, pertanto, nel caso in esame fondati motivi per ritenere che, nel caso di rimpatrio, il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, per cui adeguata alle sue esigenze è il beneficio della protezione sussidiaria. […]

A tanto deve aggiungersi che il ricorrente ha dimostrato, inoltre, di essere nelle condizioni di potersi procurare da vivere sul territorio italiano, svolgendo attività lavorativa, come da documentazione prodotta”.

– Scarica le ordinanze
Tribunale di Venezia, ordinanza del 23 aprile
Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 aprile