Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pakistan. La situazione odierna del Punjab giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria a favore del richiedente asilo

Tribunale di Venezia, ordinanza del 4 settembre 2017

Diversamente da quanto stabilito dalla Commissione Territoriale, il giudice ritiene che sia “possibile ravvisare nella specifica regione di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte giustizia Unione europea, 30-01-2014, n. 285/12), valendo anche in questo caso le ragioni enunciate in Trib. Venezia 10.1.2017, dove sulla base del rapporto EASO 2015 è stato ritenuto che il Punjab, sebbene meno colpito rispetto ad altre zone del Pakistan (Fata e Khiber), sia connotato da una situazione di conflitto tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali”.

Egli poi aggiunge che “la situazione nel corso del 2016 non pare essere migliorata significativamente, pur nella rilevata riduzione del numero di attentati” e, di conseguenza, riconosce la protezione sussidiaria in favore del richiedente.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Venezia, ordinanza del 4 settembre 2017