Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Patrocinio a spese dello Stato per i richiedenti asilo: una scheda pratica

A cura dell’avv. Noris Morandi dell'ASGI

Torino - Corteo contro lo sgombero dell’exMOI
Torino - Corteo contro lo sgombero dell’exMOI

La Costituzione italiana garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale quale diritto fondamentale e inviolabile di ciascun individuo che deve poter agire in giudizio ed essere assistito nel processo da un esperto nel quadro generale che rispetti il principio del “giusto processo”.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98/1984, ha affermato che tale diritto ha “valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona ”, pertanto, “esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze”.

Come tutti i diritti inviolabili anche quello di cui all’art. 24 Cost. deve essere riconosciuto e garantito ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla propria condizione giuridica. In particolare la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 198/2000, ha affermato che “lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto ed il significato”.

Per rendere effettivo tale diritto “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, garantendo dunque “l’effettività ed il concreto esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla difesa anche ai soggetti che non dispongono delle risorse economiche necessarie“. Questa previsione dell’art. 24, co. 3, Cost., pur essendo norma di grande civiltà giuridica e solidarietà sociale, è stata a lungo priva di concreta attuazione.

La garanzia del concreto esercizio del gratuito patrocinio per i richiedenti protezione internazionale rende effettivo un altro precetto costituzionale, ovvero il diritto di asilo nel territorio italiano previsto dall’art. 10 comma 3 Cost: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”: infatti il diritto di asilo, che è un diritto soggettivo, si perfeziona non già in forza dell’accertamento da parte dell’Autorità amministrativa preposta e/o del Giudice investito dell’eventuale ricorso, ma bensì nel momento in cui si verificano i suoi presupposti, e proprio per tale motivo devono essere assicurate ai richiedenti asilo tutte le garanzie giuridiche adeguate alla situazione giuridica sottostante.

– Scarica la scheda pratica a cura dell’avv. Noris Morandi:
Il patrocinio a spese dello stato nei procedimenti giurisdizionali per l’accertamento della protezione internazionale e/o umanitaria