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Pds CE di lungo periodo – Precedente penale ostativo e possibilità di revoca

a cura dell'Avv. Giovanni Guarini

Nella sentenza in commento il T.R.G.A. Trentino Alto Adige sede di Trento (sentenza n. 269 del 19 maggio 2012 dep. l’11 settembre 2012 RG 206/2011) ritorna sull’interpretazione della normativa in tema di revoca permesso di soggiorno Ce soggiornanti lungo periodo nel caso di esistenza di un precedente penale ostativo (nella fattispecie si trattava di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p. per il reato di cui all’art. 73 D.p.r. 309 del 1990), di cui all’art. 9 co. 7 lett. C D. Lgs. 286 del 1998. In tale arresto il Giudice di prime cure annullava il provvedimento di revoca emesso dall’Amministrazione, affetto da carente istruttoria, in quanto: «nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone uno specifico scrutinio sulla pericolosità degli stessi che deve essere effettuato caso per caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la fattispecie di reato – se aggravata, o al contrario, se attenuata -, la condizione familiare, l’esistenza di un’attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto dell’effettiva situazione di ciascun cittadino extracomunitario».

In tal modo la decisione in oggetto ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale amministrativo secondo cui in materia di p.s. soggiorno CE lungo periodo non sussiste automaticità fra condanna penale e diniego del rilascio o revoca del permesso, posto che occorre bilanciare la pericolosità sociale del ricorrente con la propria integrazione sociale e situazione famigliare (TAR Toscana Sez. II 25 maggio 1999, n. 877).

Ed ancora, «Ai sensi dell’art. 9 comma 4, d.lg. n. 286 del 1998, ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione deve valutare non solo la pericolosità sociale dello straniero (desumibile, tra l’altro, anche dalle condanne per delitti non colposi di cui all’art. 381 comma 1, c.p.p.), ma anche la durata del soggiorno sul territorio nazionale, nonché l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (valutazione quest’ultima carente nel provvedimento impugnato di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)» (T.A.R. Aosta Valle d’Aosta sez. I 15 dicembre 2010 n. 77 in Foro amm. TAR 2010, 12, 3766).

Si tratta di orientamento fatto proprio anche dal Massimo Consesso Amministrativo (fra le tante C. Stato Sez. VI 1° ottobre 2008 n. 4743); per tale motivo si è detto il non automatismo fra condanna ostativa e revoca-diniego del permesso di soggiorno CE lungo periodo è elemento caratterizzante e differenziatore rispetto al permesso di soggiorno comune (cfr. C. Stato SEz. VI 17 febbraio 2009 n. 896).

Ad abundatiam si è precisato che «mentre, in sede di rilascio del titolo (nella specie, la carta di soggiorno) occorre applicare rigidamente le previsioni ostative previste dalla pertinente disciplina (nel caso di specie, l’art. 9, d.lg. n. 286 del 1998), al contrario il procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimità (ad esempio, per essere emerse cause ostative in precedenza non rilevate) ha carattere discrezionale e deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, con particolare riguardo all’effettiva sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione del titolo stesso (non potendo ritenersi sussistente un interesse in re ipsa al mero ripristino della legittimità violata) (nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione proceduto a svolgere le richiamate valutazioni, essa ha posto in essere un’illegittimità idonea a compromettere insanabilmente la validità del provvedimento impugnato in prime cure, in tal modo giustificandone l’annullamento in sede giurisdizionale.(Conferma Tar Toscana, Firenze, sez. I, n. 953 del 2005)» (Consiglio Stato sez. VI 05 ottobre 2010 n. 7286 Min. int., Quest. di Firenze C. B.E.O.A.B.H. in Foro amm. CDS 2010, 10, 2171 (s.m.).

Quindi, è chiaro che il solo precedente giudiziario non può essere di per sé motivo di revoca del permesso di soggiorno Ce lungo periodo, ove non siano valutate le altre circostanze riguardanti la posizione del richiedente.

Sentenza del TAR di Trento n. 269 dell’11 settembre 2012