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Pds CE di lungo periodo – Secondo la Corte di Giustizia EU anche i familiari devono dimostrare i 5 anni di soggiorno

I familiari di un soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione

Per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell’Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver personalmente soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda. I familiari di un soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione
Queste le conclusioni della corte di giustizia.

Ecco la ricostruzione riportata nel comunicato della Corte di Giustizia UE.
Stabilendo uno status uniforme per i soggiornanti di lungo periodo che siano cittadini di un paese terzo (vale a dire, un paese esterno all’Unione), il diritto dell’Unione persegue l’armonizzazione delle normative degli Stati membri.

Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio prima della presentazione della domanda.

Il 28 febbraio 2012 la sig.ra Tahir, cittadina pakistana, ha chiesto alla Questura di Verona il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in qualità di coniuge del sig. Tahir.

Quest’ultimo, anch’egli cittadino pakistano, già deteneva un tale permesso. La
domanda della sig.ra Tahir è stata respinta in quanto ella non possedeva, da
almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità.
In effetti, la sig.ra Tahir soggiornava in Italia solo dal 15 marzo 2010 grazie a un visto d’ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge.
La sig.ra Tahir ha chiesto al Tribunale di Verona l’annullamento di detta decisione di rigetto.
A suo avviso, la direttiva sui cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo consente agli Stati membri di applicare misure più favorevoli di quelle previste dalla direttiva. Pertanto, conformemente alle misure più favorevoli del diritto italiano,non sarebbe necessario per i familiari di un soggiornante di lungo periodo soddisfare personalmente la condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni.

Il giudice italiano spiega che, sebbene il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai familiari del cittadino che abbia già ottenuto un tale permesso sia subordinato a determinate condizioni (un reddito sufficiente e un alloggio idoneo), la condizione del soggiorno di durata pari a cinque anni riguarderebbe, in Italia, solamente tale cittadino e non i suoi familiari.

Ciò considerato, il giudice italiano domanda alla Corte di giustizia se il familiare
di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione
del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro interessato.

Nella sentenza odierna la Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla lettera
della direttiva, gli Stati membri riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e che tale status è subordinato alla prova che il richiedente disponga di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione malattia.

Al contrario, nulla nella formulazione della direttiva consente di presumere che un familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da detta direttiva.

La Corte ha già avuto occasione di constatare che l’obiettivo principale della direttiva è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo
in uno Stato membro e che il soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni dimostra il radicamento della persona in tale Stato.

Essa dichiara, pertanto, che per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell’Unione, i cittadini di un paese terzo devono
aver soggiornato essi stessi legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda.

La Corte ricorda peraltro che l’armonizzazione delle condizioni per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia tra
gli Stati membri. Di conseguenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo.

La direttiva consente peraltro agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva. Nondimeno, essa sottolinea peraltro che, secondo il testo stesso della direttiva, i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono
permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati membri.

In risposta alla seconda questione la Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ad un familiare.