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Pds per studio – E’ possibile convertirlo in lavoro rimanendo in Italia?

Domanda: Sono cittadina bulgara e da alcuni mesi mi trovo in Italia per motivi di studio che scade nei primi8 mesi del 2006. Il programma del Master che frequento prevede l’inizio di uno stage presso un’azienda italiana che dovrebbe avvenire nel mese di novembre.
So che, qualora l’azienda fosse interessata ad assumermi, prima dello scadere del permesso di soggiorno per studio, posso convertire lo stesso a permesso di soggiorno per motivi di lavoro. So anche che, per gli studenti stranieri che concludono gli studi in Italia (laurea, laurea specialistica, corsi di perfezionamento), non e’ necessario presentare un’autorizzazione all’ingresso
Cio’ che volevo chiedervi e’ se anche per i Master si applica lo stesso regolamento, oppure sono comunque subordinata alle quote d’ingresso.

Risposta: La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro è possibile e si può fare rimanendo direttamente in Italia.
La caratteristica della conversione risiede proprio nella circostanza che, sempre se ci sono quote disponibili (art. 3, Testo Unico sull’Immigrazione), non è necessario uscire dall’Italia. Quindi – contemporaneamente alla validità del pds per studio deve essere pubblicato il decreto flussi che mette a disposizione delle quote; quindi il datore di lavoro deve chiedere l’attestazione all’Ufficio del Lavoro sulla disponibilità di una quota al fine di chiedere successivamente la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. In questo caso – a differenza di quanto succede per la generalità dei lavoratori – l’interessata, ottenendo una conversione, non deve uscire per andare a prendere il permesso di soggiorno, ma lo modifica direttamente rimandendo in Italia. Questo nel caso in cui debba passare dalla condizione di studente a quella di lavoratore dipendente.
Viceversa, se l’intenzione fosse quella di convertire il pds da studio a lavoro autonomo, vi sarebbe il problema di verificare non solo la disponibilità di quote ma, soprattutto, se nell’ambito di quelle per lavoro autonomo (come è accaduto con il decreto flussi 2005) vi sono posti riservati per la conversione da studio a lavoro autonomo. Anche in questo caso si dovrebbe attendere il decreto flussi. Pertanto possiamo solo augurare all’interessata che entro febbraio 2006 vi sia tutta la serie di coincidenze necessarie, ovvero la disponibilità di un datore di lavoro interessato a formalizzare un’assunzione e soprattutto la disponibilità di quote e, quindi, la pubblicazione del prossimo decreto flussi.
Quanto sopra esposto in sintesi corrisponde a normativa e prassi sinora attuate, tuttavia il nuovo regolamento di attuazione D.P.R. 334/04 ha introdotto al riguardo (modificando il testo originario del D.P.R. 394/99) una rilevante modifica: infatti, il testo oggi vigente dell’art.14 del regolamento sembra permettere tale conversione da studio a lavoro senza dover attendere le quote, quantomeno per gli stranieri che “hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica (n.d.r.: il termine “laurea specialistica” dovrebbe intendersi riferito, più tecnicamente, al diploma di specializzazione post laurea e al c.d. master) a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia”. Per l’appunto, l’art.6, comma 1, del T.U. rinvia al regolamento la specifica regolamentazione della possibilità di conversione e ora la modifica introdotta all’art.14 del regolamento, in particolare al comma 5, sembra permettere in qualsiasi momento dell’anno la conversione, senza sottostare alla gara a chi arriva prima nell’utilizzo delle quote, e con l’unica regola per cui “le quote d’ingresso per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro…” (v. art.14, comma 5 cit.). Al momento però non sono state impartite direttive esplicative né dal Ministero del Lavoro né dal Ministero dell’Interno, e presso gli uffici periferici non sanno ancora cosa rispondere quando si chiede se si può –come sembra possibile in base alla formulazione della norma— fare subito la conversione da studio a lavoro, quantomeno per i laureati o specializzati. Certo che se –come pare- questo è il significato della modifica apportata dal nuovo regolamento, si verrebbe così a risolvere un grave e ricorrente problema degli ex studenti che intendono fermarsi in Italia a lavorare al termine degli studi, essendo noto che, normalmente, quando finiscono gli studi ben raramente si verifica la coincidenza della disponibilità di quote. Naturalmente, non mancheremo di tornare sull’argomento appena ci saranno delle novità.