Pubblichiamo una recente pronuncia del Tribunale di Roma con la quale con la quale si riconosce ad un giovane cittadino guineano lo status di protezione umanitaria a causa della situazione di povertà in caso di ritorno in Guinea Bissau.
Il Giudice ha ritenuto che nella vicenda del ricorrente “sono ravvisabili elementi tali da integrare i seri motivi di carattere umanitario di cui all’art. 5 comma 6 d.lgs 286/1998. Infatti, tale norma, nel richiamare l’art. 32 del d.lgs 25/2008, prevede il rilascio di un pds se ricorrono seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. L’uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall’art. 2 Costituzione”.
Il Tribunale ritiene “evidente che qualora il ricorrente rientrasse nel proprio paese di origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe in una situazione di povertà dalla quale – privo com’è di qualsivoglia sostegno familiare e di risorse – non avrebbe alcuna possibilità di uscire. Pertanto, la situazione generale del paese di origine delineata e la giovane età del richiedente, impongono di riconoscere al medesimo un permesso di soggiono per motivi umanitari”.
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Tribunale di Roma ordinanza del 17 marzo 2016