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Pds umanitario a un cittadino della Guinea Bissau per la giovane età e la situazione di povertà in caso di ritorno nel suo paese

Tribunale di Roma ordinanza del 17 marzo 2016

Pubblichiamo una recente pronuncia del Tribunale di Roma con la quale con la quale si riconosce ad un giovane cittadino guineano lo status di protezione umanitaria a causa della situazione di povertà in caso di ritorno in Guinea Bissau.
Il Giudice ha ritenuto che nella vicenda del ricorrente “sono ravvisabili elementi tali da integrare i seri motivi di carattere umanitario di cui all’art. 5 comma 6 d.lgs 286/1998. Infatti, tale norma, nel richiamare l’art. 32 del d.lgs 25/2008, prevede il rilascio di un pds se ricorrono seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. L’uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall’art. 2 Costituzione”.
Il Tribunale ritiene “evidente che qualora il ricorrente rientrasse nel proprio paese di origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe in una situazione di povertà dalla quale – privo com’è di qualsivoglia sostegno familiare e di risorse – non avrebbe alcuna possibilità di uscire. Pertanto, la situazione generale del paese di origine delineata e la giovane età del richiedente, impongono di riconoscere al medesimo un permesso di soggiono per motivi umanitari”.

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Tribunale di Roma ordinanza del 17 marzo 2016