Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Dal 10 marzo al via le verifiche: si rischia l’espulsione

Permesso a punti – Discriminazione nel nome dell’integrazione

di Paolo Cuttitta, Vrije Universiteit di Amsterdam

Foto di Angelo Aprile

L’Italia, appena rimasta orfana del ministero per l’integrazione, sta vivendo, proprio in questo campo, un momento particolare. Scadono in questi giorni, infatti, i due anni dall’entrata in vigore dell’accordo di integrazione (10 marzo 2012), e hanno perciò luogo adesso le prime verifiche sull’integrazione di chi ha ottenuto un permesso di soggiorno dopo quella data.

L’accordo di integrazione è forse il più sconcertante e oltraggioso strumento di discriminazione giuridica e simbolica mai messo a punto in Italia nei confronti degli immigrati regolari (in particolare dei poveri, dei meno qualificati, dei nomadi e dei musulmani). Introdotto dalla legge 94 del 2009 (il ‘pacchetto sicurezza’ di Maroni), l’accordo deve essere sottoscritto, all’atto della richiesta di permesso di soggiorno, da chiunque voglia stabilirsi in Italia. Firmandolo ci si impegna a raggiungere un certo livello di conoscenza di lingua e cultura civica italiane, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minorenni e ad assolvere gli obblighi fiscali e contributivi, riconoscendo inoltre i principi sui quali si fondano l’ordinamento e la società italiani. Chi non risulta abbastanza integrato viene espulso.

Innanzitutto va evidenziato che l’accordo di integrazione appare incostituzionale perché la legge si limita a indicarne sommariamente gli obiettivi, delegando all’esecutivo la disciplina, tramite regolamento, dei modi con i quali raggiungerli. Ciò sembra contrastare con l’articolo 10 della Costituzione, secondo cui la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge: solo il legislatore può definire e modificare lo status dei cittadini stranieri. Tanto più auspicabile appare una pronuncia della Corte costituzionale ove si consideri la gravità delle conseguenze (l’espulsione) che il mancato adempimento dell’accordo comporta.
Detto ciò, analizziamo ora i due pilastri dell’accordo: il “permesso di soggiorno a punti” e la Carta dei valori.

Il permesso di soggiorno a punti

Al momento del rilascio del permesso lo straniero riceve in dote sedici crediti. Potrà poi acquisirne o perderne ancora, a seconda di come si comporterà, e sulla base dei crediti sarà poi “promosso”, “rimandato” o “bocciato”. La verifica del grado di integrazione, prevista dopo due anni, può infatti concludersi con l’adempimento dell’accordo (se i crediti finali sono almeno trenta) con la proroga di un anno dell’accordo e ulteriore verifica (se i crediti sono da uno a ventinove), o con l’espulsione (se i crediti sono pari o inferiori a zero).

Benché sia in ogni caso necessario raggiungere un livello minimo di conoscenza sia di lingua italiana, sia di “cultura civica e vita civile”, anche altri criteri determinano l’acquisizione e la decurtazione dei crediti.
Fino a venticinque crediti, per esempio, possono essere decurtati per una condanna anche non definitiva per vari tipi di reato. Ciò appare anticostituzionale perché viola il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo.
Più numerosi e sorprendenti sono i criteri per l’acquisizione di crediti. È possibile guadagnarne da quattro a cinquanta frequentando corsi scolastici, universitari e di formazione professionale, da trentacinque a sessantaquattro conseguendo titoli di studio. Non tutti, però, hanno i requisiti (titoli precedentemente conseguiti, risorse economiche, disponibilità di tempo, capacità) necessari per frequentare corsi e conseguire titoli di studio. Queste disposizioni appaiono perciò poco conciliabili con l’articolo 3 della Costituzione, poiché attribuiscono valore diverso a diverse condizioni personali.

Ancora più discutibile appare l’attribuzione di quattro crediti per lo “svolgimento di attività economico-imprenditoriali” e addirittura cinquantaquattro per attività di docenza universitaria, mentre i lavoratori subordinati non sono premiati con alcun credito aggiuntivo (evidentemente sono meno integrati “a prescindere”).

Infine, si premia con sei crediti chi acquista o prende in affitto un immobile a uso abitativo, discriminando chi – per scelta o per necessità, ma comunque nel rispetto della legge – è nomade o senza fissa dimora.
Così i ricchi, gli istruiti e i sedentari, gli imprenditori e i docenti universitari non solo raggiungono più facilmente il traguardo dei trenta crediti, ma possono anche permettersi di evadere il fisco (pagando non più di otto crediti) o commettere reati di varia natura (perdendo solo qualche credito in più): se scoperti, eviteranno l’espulsione compensando con i crediti guadagnati grazie alla loro condizione privilegiata. Per i meno abbienti e qualificati, i nomadi e gli operai, invece, già una condanna in primo grado per un reato non commesso può costare l’espulsione.

La Carta dei valori

Firmando l’accordo di integrazione lo straniero dichiara anche “di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’immigrazione (…) e si impegna a rispettarne i principi”. La Carta dei valori nasce nel 2007 per volere dell’allora ministro dell’interno Giuliano Amato. Essa non riproduce la Costituzione o parte di essa, ma offre un’interpretazione soggettiva (fatta non dal Parlamento ma da cinque esperti nominati dal ministro) di alcuni principi costituzionali e di alcune norme di diritto ordinario, frutto di accurata quanto arbitraria selezione.

Originariamente concepita per coloro i quali aspiravano ad acquisire la cittadinanza italiana, la Carta non è mai stata utilizzata in tal senso. La matrice profondamente discriminatoria che la permea colpisce adesso, invece, tutti gli immigrati regolarmente soggiornanti. Soprattutto, però, la Carta dei valori spicca per il suo carattere “islamofobico”.
Diceva infatti Amato che, in materia di valori, vi sono “problemi specifici per gli islamici”. In effetti la Carta guarda i musulmani attraverso gli stereotipi stigmatizzanti che associano l’Islam all’idea di oppressione nei confronti della donna e al concetto di arretratezza. Diceva ancora Amato: “il tema della donna è quello che emerge di più quando si tratta dell’ingresso nel nostro paese di comunità provenienti da paesi arretrati”.

E così nella Carta dei valori leggiamo che l’Italia proibisce la poligamia in quanto contraria ai diritti della donna. Gli estensori del testo forse non conoscono il significato della parola poligamia (comprendente tanto la poliginia quanto la poliandria), ma sicuramente fanno finta di non sapere che il divieto di poligamia – sempre esistito nell’Italia unitaria, anche in ordinamenti pesantemente discriminatori nei confronti delle donne – non è mai stato motivato con l’esigenza di tutelare i diritti della donna.
La preoccupazione nei confronti di costumi ritenuti musulmani, che traspare dal riferimento alla poligamia (notoriamente consentita dall’islam), riemerge quando si afferma che in Italia “non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell’entrare in rapporto con gli altri”. L’ambiguità della formula scelta (“non sono accettabili”) lascia credere che possa essere vietato dalla legge vestirsi, sempre e comunque, in modo tale da coprire il volto, mentre la normativa vigente, pur vietandolo in luoghi aperti al pubblico, lo permette comunque ove vi sia un giustificato motivo. Inoltre, per giustificare un divieto inesistente, si adduce un motivo inventato (“entrare in rapporto con gli altri”).

Lo stereotipo dell’islam, poi, è disegnato in contrapposizione alla religione cristiana – certamente dominante, negli ultimi due millenni di storia italiana – ma anche a quella ebraica. La Carta dei valori, infatti, afferma che l’Italia “si è evoluta nell’orizzonte del cristianesimo che (…), insieme con l’ebraismo, ha preparato l’apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia”. Gli estensori aggiungono poi che “la posizione geografica dell’Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni”.

Va così a farsi benedire non solo il principio costituzionale della laicità dello stato, ma anche ogni scrupolo storico. Ora, misurare esattamente l’incidenza di diverse tradizioni religiose sul patrimonio culturale e sui valori di un paese è impossibile. Sarebbe comunque facile obiettare, per esempio, sull’atteggiamento di accoglienza dei cristiani nei confronti delle popolazioni ebraiche, almeno dal 1492 al Ventennio. Rimane poi poco chiaro perché l’ebraismo avrebbe avuto un ruolo più rilevante nell’affermazione dei principi di libertà e giustizia, e nel consolidare un atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni, rispetto all’islam, che, almeno in Sicilia, cioè in quasi un decimo del territorio nazionale, è stato dominante per secoli.
Chi chiede il permesso di soggiorno, insomma, è costretto ad aderire a un’interpretazione soggettiva e arbitraria non solo dei valori costituzionali e delle leggi italiane, ma anche della storia d’Italia.

Due ministri dell’integrazione (Riccardi prima, Kyenge dopo), nel pur breve tempo che hanno avuto a disposizione, non si sono mai pronunciati su questo obbrobrio. Del resto, nessun partito politico, di governo o di opposizione, li ha mai stimolati in tal senso. Mentre è verosimile che continui l’indifferenza dei partiti, si auspica che possa finalmente emergere qualche segnale almeno dal mondo dei sindacati, dell’associazionismo e dell’attivismo.

Per un’analisi più approfondita si rimanda al capitolo intitolato L’accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale in Italia, alle pagine 257-273 del volume Razzismi, discriminazioni e confinamenti, a cura di Mario Grasso, edizioni Ediesse, Roma 2013.