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Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche

La documentazione da presentare

Photo credit: Matilde Cavalli
Photo credit: Matilde Cavalli

L’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione disciplina i casi di inespellibilità e divieto di respingimento.

Il comma 2 alla lettera d) del presente articolo dispone il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Sarà quindi possibile, per le donne in stato di gravidanza, richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza) dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e per il periodo dei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Il permesso di soggiorno per cure mediche a seguito di gravidanza viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza mentre viene rinnovato fino ai sei mesi dalla data presunta di nascita del figlio anche in caso di morte del nascituro al momento del parto.

Il PDS per cure mediche (comma 2 lettera d) bis) dopo le modifiche del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 consente di essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro (attenzione solo nei casi previsti delle sopracitate modifiche, ossia di “stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie“, il permesso è poi convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).

Il padre del nascituro coniugato alla madre
Una importantissima sentenza della corte costituzionale, nel luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lettera d) nella parte in cui non prevede lo stesso diritto anche a favore del marito convivente con la donna in gravidanza.
Pertanto il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche in favore del marito convivente della donna in stato di gravidanza

E’ escluso dal rilascio del PDS per cure mediche il padre non coniugato fino al momento del riconoscimento del figlio.

Documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di maternità

  • Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 – 209);
  • marca da bollo da euro 16,00;
  • fotografie formato tessera avente posa uguale;
  • copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
  • certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
  • autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo;

N.B. Il permesso di soggiorno per maternità può essere esteso anche al coniuge in grado di dimostrare lo stato di coniugio attraverso documentazione tradotta in italiano e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente.

Documentazione richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno per maternità nei sei mesi successivi alla nascita del figlio

  • Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 – 209);
  • marca da bollo da euro 16,00;
  • fotografie formato tessera avente posa uguale;
  • copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
  • permesso di soggiorno in originale e fotocopie;
  • certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto oppure in caso di nascita del figlio integrare con l’estratto dell’atto di nascita;
  • autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo;
  • certificato di nascita del neonato con indicazione delle generalità dei genitori.

Conversione del PDS per cure mediche (gravidanza) in PDS per motivi familiari
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla madre o al padre del nascituro non è rinnovabile oltre i sei mesi dalla nascita del figlio.
E’ possibile però la conversione del PDS per cure mediche ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c) del Testo Unico sull’immigrazione quando lo straniero titolare del permesso di soggiorno rientri nei casi previsti dall’articolo 29 del Testo Unico che regola il diritto al ricongiungimento familiare.

Sarà quindi possibile la conversione del titolo di soggiorno per gravidanza in PDS per motivi di famiglia quando il familiare dello straniero sia in possesso dei requisiti di reddito ed alloggio previsti dal citato articolo (art 29 Dlgs 286/98).


Documentazione richiesta per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche (con visto di ingresso)

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

  • Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
  • marca da bollo da euro 16,00;
  • fotografie formato tessera avente posa uguale;
  • copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa la durata dell’eventuale degenza prevista;
  • in caso di rinnovo allegare la certificazione medica attestante la necessità di continuare le cure;
  • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana;
  • documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale);
  • autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo e del documento che attesti la disponibilità dell’alloggio (contratto di affitto o rogito);
  • in caso di rinnovo produrre permesso di soggiorno in originale e fotocopie.