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Permesso di soggiorno per motivi familiari, annullamento diniego: la prova del presupposto della convivenza è soggetta al regime probatorio ordinario

Tribunale di Genova, ordinanza del 12 settembre 2016

Con sentenza del 12 settembre il Tribunale di Genova ha dichiarato il diritto all’unità familiare del ricorrente e conseguentemente annullato il provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia emesso dal Questore di Genova.
Nella fattispecie il motivo di diniego si fondava sulla ritenuta insussistenza del presupposto della convivenza, richiesto dall’art 19 c. 2 lett c) D.Lvo 286/98, in quanto il cittadino straniero non era stato rintracciato nell’abitazione materna in occasione dei due controlli effettuati. La prova del presupposto della convivenza è soggetta al regime probatorio ordinario, perciò il ricorrente può fornirne dimostrazione della convivenza con la madre, cittadina italiana, anche con prova testimoniale.
Nell’approfondita istruttoria, con testimonianze rese non solo dal ricorrente, è stata ampiamente dimostrata la convivenza, ottenendo così il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (ex art. 19 c. 2 parente convivente di cittadino italiano entro il secondo grado).

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Tribunale di Genova, ordinanza del 12 settembre 2016